Apparecchiature per controllo velocità: per il corretto utilizzo è obbligatoria la taratura periodica

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“…Incorre nella violazione dell’art. 112 c.p.c. il Giudice il quale ritiene che la mera attestazione dell’omologazione dell’autovelox, risultante dal verbale di contestazione, non costituisca prova sufficiente ed idonea per escludere il non corretto funzionamento dell’apparecchiatura”?

La previsione della c.d. “taratura perodica” di cui alla legge 273/1991 è applicabile anche agli apparecchi di misura della velocità (c.d. autovelox)?
A queste domande fornisce la risposta la Corte di Cassazione con la sentenza 14 dicembre 2015, 25125.

Alla Corte Costituzionale è stato posto il seguente quesito: “dica l’Eccellentissima Corte se, in generale ed in particolare nel caso di specie, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13 luglio 2007 n. 277 ed in quella 17 dicembre 2008 n. 423, all’apparecchiatura Autovelox mod. 104/C2, utilizzata per il rilevamento della velocità nella fattispecie per cui è causa, sia o meno applicabile la L. 11.08.1991, n, 273, nonché il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione n. 1123 del 16.05.2005 e la nota 27.09.2000 n. 6050 del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale e, in caso positivo, se per la validità dell’accertamento della velocità, data la sua irripetibilità, sia necessario o meno che lo strumento di rilevazione della velocità sia sottoposto a taratura, anche periodica, da parte dei SIT, Servizi Italiani di Taratura”.

La Corte Costituzionale con nota sentenza n. 113 in data 29 aprile 18 giugno 2015 “dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, co. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.

La pretesa per cui “le apparecchiature elettroniche omologate… non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273/1991 istitutiva del sistema nazionale di taratura” non è quindi più sostenibile.

Per cui, vale il principio generale per cui tutte la apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.

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