Rinnovo contrassegno disabili: certificazioni mediche contrastanti e autorizzazioni comunali

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L’articolo 381, comma 3, regolamento di esecuzione c.d.s. riporta le modalità con le quali un diversamente abile può richiedere il rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili:

  1. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l’interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L’autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Il comma 4, invece, dispone le modalità di rilascio del contrassegno per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche:

  1. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso tale periodo è consentita l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio.

 Se nella certificazione medica emessa dalla ASL, all’atto del primo rilascio, non sono state indicate scadenze, il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, con parere prot. 6439, del 2.12.2015, ha precisato che l’invalidità deve intendersi permanente, come permanente deve essere il relativo contrassegno rilasciato. In questo caso il titolare avrà diritto ad ottenere, alla scadenza dei cinque anni di validità del contrassegno, il rinnovo dell’autorizzazione sulla base della sola certificazione del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Qualora, invece, l’invalidità accertata sia temporanea, la procedura da seguire sarà quella, come detto, del comma 4.

Nel caso in cui, alla scadenza dei cinque anni, il medico di famiglia non confermi, ai fini del rinnovo del contrassegno, il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio, quale procedura deve essere adottata?

Il Comune interessato, ai fini del rinnovo del contrassegno, dovrà richiedere una nuova certificazione della ASL sulla questione che si è venuta a creare. In mancanza, o in caso di certificazione negativa, il contrassegno non potrà essere rinnovato.

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