Anticipazione spese custodia veicoli sequestrati.

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Secondo la più recente giurisprudenza (Cass. civ. Sez. II Ord., 13/06/2018, n. 15515), nel caso di sequestro amministrativo, ad opera della polizia municipale di un comune, di un veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall’amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo sequestrato, obbligata ad “anticipare”– salvo recupero dall’autore della violazione, dall’eventuale obbligato in solido, o dal soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione del veicolo medesimo – le spese spettanti al custode è, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, l’amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha posto in essere il sequestro, la quale è, pertanto, passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode stesso di pagamento delle summenzionate spese.

Nulla di nuovo, salvo veder confermato che occorre essere molto parsimoniosi nel ricorrere alle depositarie.

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