Annullamento in autotutela nei confronti del verbale, in pendenza di giudizio e spese di lite.
Saggio è –se si ha torto- annullare il verbale impugnato innanzi al GdP, prima della sentenza, così facendo cessare la materia del contendere, ma non sempre i giudici di pace si dimostrano sensibili verso la saggia resipiscenza dell’Amministrazione, compensando le spese di lite.
Al contrario (come nella sentenza del Giudice di pace Milano Sez. III, Sent., 11-07-2018) si leggono le seguenti riflessioni:
“…venuta meno la ragion d’essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza dell’archiviazione del verbale che ha privato le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, tuttavia, nel dichiarare cessata la materia del contendere, non può sottacersi che parte opponente è stata gravata dell’onere di contrastare la richiesta del Comune di …. che soltanto successivamente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza, ha provveduto all’archiviazione del verbale riconoscendo, così, l’illegittimità della sua richiesta. Con sentenza n. 24234/2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che “il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”. Prosegue la Corte richiamando “la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione ope legis delle spese (perché renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo) ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale)”. Inoltre, se la cessazione della materia del contendere deriva da un provvedimento di autotutela dell’ufficio che annulla un vizio dell’atto esistente fin dall’origine, non si possono compensare le spese. Il giudice può infatti evitare la condanna dell’amministrazione se vi sia stata una diversa valutazione del provvedimento in virtù di un’obiettiva complessità della materia (cfr. Cass. n. 7273/2016). Il Comune di … sostiene che ai sensi dell’art. 91 D.L. n. 212 del 2011, convertito in L. n. 10 del 2012, “le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”. E’ il caso di evidenziare che, con ordinanza n. 9556/2014 e sentenza n. 8806/2015 la Corte di Cassazione, dopo aver precisato che “la disposizione di cui all’art. 91, quarto comma, c.p.c. si riferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace” ha stabilito che “La previsione di una limitazione alla liquidazione delle spese nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace appare rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall’art. 82 cod. proc. civ., comma 1, di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie. La esclusione della detta limitazione per i giudizi di opposizione a ordinanza- ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1.100,00 Euro, trova invece giustificazione in ciò, che tali controversie postulano un giudizio secondo diritto; in tali giudizi, quindi, pur se è prevista la possibilità sia dell’opponente che dell’amministrazione di stare in giudizio di persona (L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9 e art. 7, comma 8), la difesa tecnica appare in ogni caso giustificata, se non indispensabile, tenuto conto della complessità delle questioni che possono essere prospettate anche da provvedimenti sanzionatori di importo inferiore a 1.100,00 Euro”.
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