Ancora sulla notifica dei verbali alle macchine dei morti che camminano.

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La Corte di Cassazione (Sezione 3 Civile) con Sentenza del 21 aprile 2022 n. 1270, torna sul tema della necessità di attuare procedure chiare con riferimento alla notifica dei verbali (ma anche degli atti esecutivi connessi al mancato pagamento di questi) agli eredi del soggetto intestatario del veicolo.

Insolitamente, al Comune di Roma, i giudici di merito avevano dato ragione ritenendo che la procedura di “reintestazione” agli eredi, senza che fosse stato accertato chi di questi utilizzasse il veicolo, fosse valida; tuttavia, per la Suprema Corte, è sufficiente ed assorbente, in proposito, considerare che è (ovviamente) da escludere in radice la possibilità di ritenere regolarmente perfezionata una qualunque notificazione indirizzata ad un soggetto già deceduto, per l’evidente ragione che non sarebbe in nessun caso possibile ipotizzare una qualsiasi forma di conoscenza dell’atto da parte del destinatario. È poi appena il caso di osservare, in linea generale, che, laddove proprietario di un veicolo con il quale sono state commesse infrazioni al codice della strada risulti, secondo le  emergenze del P.R.A., un soggetto già deceduto anteriormente alla data di commissione delle infrazioni, la notificazione dei  relativi verbali di accertamento va effettuata ai suoi eredi (nelle forme consentite dalla legge), quali proprietari del veicolo e, quindi, responsabili, al momento degli illeciti amministrativi e non può certo effettuarsi direttamente al soggetto già deceduto solo in quanto intestatario formale del veicolo  presso il P.R.A..

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