Alterazione tachigrafo

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Alterazione tachigrafo

I giudici della prima sezione Penale della Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 22114 del 25 maggio 2019 hanno ritenuto che l’alterazione del tachigrafo da parte del proprietario del mezzo rappresenta reato e non violazione amministrativa del codice della strada.

IL CASO

A seguito di controllo di un complesso veicolare la Polizia Stradale di Potenza accertava che sul tachigrafo digitale era stato applicato un meccanismo che distaccava il sensore che registrava i dati afferenti l ‘attività di guida del conducente ed il rispetto delle pause da quella attività di conduzione. Il blocco del sensore era comandato dalla “luce di cortesia” posta sopra la testa del conducente del veicolo e falsava il funzionamento del tachigrafo digitale, che non rilevava più le anomalie di marcia e dai dati registrati che indicavano errori nel movimento si deduceva trattarsi, in realtà, di periodi di marcia dell’automezzo che non erano stati registrati. Denunciato il Tribunale ritenendo che il proprietario del mezzo doveva rispondere del reato poiché l’elusione dei controlli sui tempi di percorrenza rispondeva ad un suo precipuo interesse a discapito dell’incolumità pubblica e l’azione compressiva non poteva avere altro senso , lo condannava a mesi sei di reclusione (con sospensione condizionale della stessa) negando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per la mancanza di elementi positivi. I giudici della Corte territoriale davanti ai quali era stato interposto appello confermavano la condanna e l’imputato ricorreva per cassazione lamentando che l’alterazione del tachigrafo era soltanto un illecito amministrativo e il trattamento sanzionatorio inflitto.

LA DECISIONE

Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo che non sussiste rapporto di specialità tra la disposizione ex art. 179 del codice della strada, che punisce con una sanzione amministrativa colui che mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso,  e quella di cui all’art. 437 codice penale,  che sanziona l’omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro, stante la diversità non solo dei beni giuridici tutelati, rispettivamente la sicurezza della circolazione stradale, la prima, e la sicurezza dei lavoratori, la seconda, ma anche strutturale tra le fattispecie, sotto l’aspetto oggettivo e soggettivo avendo già questa Corte affermato che non è configurabile il solo illecito amministrativo stradale nella condotta del datore di lavoro, amministratore di una società di autotrasporti, che imponga ai conducenti degli automezzi di utilizzare accorgimenti per eludere la corretta registrazione dei dati dei cronotachigrafi istallati sui medesimi. Ergo le doglianze prospettate dal ricorrente appaiono invece orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione, la quale non può più essere vagliata alla luce di un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d’accusa.

Tachigrafo  

Corte di Cassazione Penale sezione I , sentenza n. 22114 del 25 maggio 201931

 

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