Niente scorciatoie difensive. La Corte di cassazione chiude la porta a una linea sempre più frequente nei processi per guida in stato di ebbrezza: l’esame del sangue non diventa inutilizzabile solo perché il conducente era incosciente o non ha prestato consenso.
Con la sentenza n. 39744 del 2025, la Quarta sezione penale conferma la condanna di una donna coinvolta in un grave incidente stradale, con un tasso alcolemico accertato di 2,70 g/l, ben oltre la soglia massima prevista dal Codice della strada.
I fatti risalgono al settembre 2021. Dopo il sinistro, la conducente viene soccorsa e trasportata in ospedale. Le condizioni cliniche sono tali da impedirle di interloquire con i carabinieri. Gli esami effettuati in pronto soccorso parlano chiaro: alcol in quantità elevatissima. Il Tribunale di Pescara la condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata.
La difesa ricorre fino in Cassazione sostenendo che l’accertamento sarebbe nullo: niente consenso al prelievo, niente avviso difensivo. Da qui la richiesta di escludere il risultato dell’esame del sangue.
Per la Suprema Corte, però, il ragionamento non regge. Lo stato di incoscienza – spiegano i giudici – rende impossibile dare avvisi, ma non invalida l’accertamento. L’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale presuppone una presenza consapevole dell’indagato. Dove questa manca, non può scattare alcuna nullità.
Il principio è espresso in modo netto: diversamente si finirebbe per premiare chi perde conoscenza a causa della propria condotta illecita, introducendo di fatto una causa di impunità non prevista dall’ordinamento.
Altro passaggio decisivo riguarda il consenso. In materia di guida in stato di ebbrezza, il consenso al prelievo ematico non è richiesto dalla legge. L’art. 186 del Codice della strada consente l’accertamento alcolemico anche in ambito sanitario, su richiesta della polizia giudiziaria. Il risultato, una volta acquisito, è pienamente utilizzabile nel processo.
La Cassazione chiarisce inoltre che gli esami del sangue effettuati per finalità di cura possono entrare nel fascicolo penale. Si tratta di un atto irripetibile: il dato esiste e può essere valutato dal giudice anche se l’avviso difensivo non è stato possibile per le condizioni del paziente.
Respinto anche il tentativo di rimettere in discussione la dinamica dell’incidente. La ricostruzione del sinistro è questione di fatto, riservata ai giudici di merito e non riesaminabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica.
Il messaggio che resta è chiaro: la lotta alla guida in stato di ebbrezza non si ferma davanti a cavilli formali. Né l’assenza di consenso, né l’incoscienza del conducente possono trasformarsi in uno scudo processuale.



