Affidamento in custodia di veicoli sequestrati: fare attenzione, le spese stanno sul comune ed il danno erariale prende il suo abbrivio.

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Affidamento in custodia di veicoli sequestrati: fare attenzione, le spese stanno sul comune ed il danno erariale prende il suo abbrivio.

La Cassazione Civile, Sezione II, con sentenza del 03-05-2023, n. 11519 conferma che se la Polizia Locale affida alcuni veicoli sequestrati ad una depositeria, quando ci sarà da pagare le spese di custodia (anticipazione che spesso si risolve in debito definitivo) il Comune resta vincolato.

Tutto comincia con l’affidamento in custodia di 3 veicoli -sottoposti a sequestro perchè non assicurati- da parte di alcuni operatori di polizia locale ad uno specifico depositario. A fronte della mancata liquidazione delle fatture, il depositario chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo, con il quale era stato intimato al comune di pagare la somma di 11.212,94 Euro, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di compenso per la custodia di tre autoveicoli sottoposti a sequestro amministrativo.

L’amministrazione ingiunta ha resistito fino in Cassazione, ma anche lì “le ha buscate”!

risulta provata l'”esistenza del contratto di custodia avente forma scritta e vincolante per il Comune di (Omissis)per effetto della produzione in giudizio dei verbali, redatti e sottoscritti da appartenenti al corpo della polizia municipale del detto Comune, con i quali erano stati disposti il sequestro amministrativo di tre autoveicoli, per accertate violazioni del codice della strada (mancanza della copertura assicurativa obbligatoria), e il loro affidamento in custodia all’A.A.).

Oggi, ai fini della valida stipulazione di contratti con la p.a., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta ad substantiam non postula necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, in quanto il R.D. n. 2440 del 1923, art. 17 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l’incontro di dichiarazioni scritte manifestate separatamente (cfr. Cass. Sez. Un. 9775/2022, Cass. n. 3543/2023)-, occorre tener presente che l’affidamento in custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo è espressamente disciplinato dalla legge, e precisamente dal D.P.R. n. 571 del 1982, artt. 8, commi 1 e 3, 11, comma 1, e 12, comma 1, (recante “norme per l’attuazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, concernente modifiche al sistema penale”), nonchè dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 394, commi 1-4, (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”). Dalla lettura coordinata delle richiamate disposizioni normative si ricava che l’affidamento a un soggetto terzo, pubblico o privato, della custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, risultante dal relativo verbale sottoscritto dal pubblico ufficiale che ad esso ha proceduto, consegnato in copia all’interessato, determina la conclusione di un contratto di deposito produttivo di effetti giuridici vincolanti nei confronti dell’amministrazione di appartenenza del detto pubblico ufficiale, la quale è conseguentemente tenuta ad anticipare le spese di custodia, salvo poi recuperarle dal trasgressore o dall’eventuale obbligato in solido o dal soggetto a cui favore è disposta la restituzione del mezzo (cfr. Cass. Sez. Un. 564/2009, Cass. n. 6067/2015, Cass. n. 9394/2015, Cass. n. 15515/2018). L’introduzione di una specifica disciplina normativa in subiecta materia, derogatoria di quella ordinaria dettata per regolare, in linea generale, lo svolgimento dell’attività negoziale della p.a., trova la sua logica giustificazione nel rilievo attribuito alle esigenze di immediatezza e urgenza connaturate all’affidamento a soggetti terzi (pubblici o privati), da parte del pubblico ufficiale procedente, della custodia di veicoli sottoposti a sequestro; esigenze che mal si conciliano con l’osservanza delle rigide formalità prescritte dalla procedura dell’evidenza pubblica.

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