Accesso ai documenti – I concessionari devono conservare per cinque anni la matrice e le copie delle cartelle di pagamento.

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Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 2422/2014 ha confemato l’orientamento giurisprudenziale più recente in base al quale: per i concessionari vige la norma dell’art.26, comma 4, del d.P.R. 602 del 1973 che li obbliga a”conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.

VINCENZO SMALDONE

P.A.sSiamo

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