Accertamento di violazione al codice della strada con modulistica non conforme

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Sicuramente sarà già capitato a molti lettori di questo articolo di trovarsi nella seguente situazione: accertamento di violazione alle norme del codice della strada, ma mancanza dei verbali, o comunque modulistica non sempre conforme a quella prevista o in utilizzo al Comando di appartenenza.

Sul tale questione, è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza 14 gennaio 2016, n. 462. Vediamo come.

Il caso riguarda l’accertamento e contestazione della violazione dell’articolo 148, commi 10 e 16, codice della strada, per avere, il veicolo, sorpassato diversi veicoli in prossimità e corrispondenza di una curva stradale a visuale non libera, creando pericolo per la circolazione stradale.

Il ricorso presentato dal conducente del veicolo si incentra, tra l’altro, sui seguenti punti:

  1. a) il verbale non riporta il punto preciso in cui è avvenuta l’infrazione;
  2. b) nel verbale non risulta la presenza di segnaletica verticale e/o orizzontale che vietava il sorpasso;
  3. c) la curva “a visuale non libera”, in assenza di segnaletica, implica una valutazione soggettiva;
  4. d) “il serio pericolo arrecato alla circolazione stradale”, in assenza dì altri elementi, esprime anch’esso una valutazione soggettiva.

Sostiene il ricorrente che le imprecise e generiche descrizioni dei fatti, di cui ai punti indicati, operate dai verbalizzanti, rappresentano di per sè valutazioni soggettive di carattere personale, che non sono sottratte al libero apprezzamento del giudice.

Infine, il ricorrente sostiene che l’organo di polizia stradale accertatore ha utilizzato un modulo prestampato che riporta nella parte retrostante del verbale alcune informazioni non più vigenti; il che costituisce un indiretto condizionamento della volontà del contravventore, idoneo a dissuaderlo dal presentare opposizione.

Sostiene quindi che il verbale è nullo perchè non conforme al modello utilizzato dalle Forze dell’Ordine e redatto in violazione dell’articolo 383, comma 1, regolamento di esecuzione c.d.s.,  in quanto contente abrasioni nella parte retrostante, non sottoscritte nè consentite.

 

La Corte di Cassazione, al riguardo, precisa che:

 

  • in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonchè riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata nè ai giudizi valutativi, nè alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perchè mediati attraverso l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (tra le tante v. Cass. Sez. Un. 25-11-1992 n. 12545; Cass. 21-9-2006 n. 20441 Cass. 27-10-2008 n. 25844);
  • quanto alla dedotta difformità del modello utilizzato, rispetto a quello prescritto dalla normativa, si rammenta che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio di diritto di difesa, al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione (Cass. 26-3-2003 n. 4459; Cass. 6-10-2004 n. 19979; Cass. 22-9-2006 n. 20707).

Nel caso in esame, il verbale di contestazione notificato era idoneo a garantire il diritto di difesa, che infatti è stato agevolmente esercitato dall’opponente.

Per cui, è legittimo utilizzare verbali anche se non proprio conformi al modello ministeriale, purchè contenenti tutte le informazioni previste dalla legge, a garanzia dell’interessato.

 

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