Cosa succede se il Comune è contemporaneamente soggetto che concede le autorizzazioni in materia edilizia e, dall’altro, confinante del soggetto che deve autorizzare e, quindi, deve consentire la servitù di appoggio alla sopraelevazione della canna fumaria ?
Si comporterà, naturalmente, come tutti pensiamo. In quanto privato cittadino non concederà alcuna autorizzazione accampando non meglio identificati motivi di interesse pubblico.
Come Pubblica Amministrazione, sulla circostanza che la canna fumaria arreca danni agli occupanti delle abitazioni di sua proprietà, ne imporrà l’adeguamento alle norme in materia di igiene e al rispetto delle norme regolamentari in materia edilizia.
A tale riguardo si segnala la singolare decisione del Tar Brescia che risolve la questione richiamando la P.A. all’applicazione del principio di proporzionalità (Tar Lombardia Brescia, 29/09/2014, n. 999).
La questione viene in rilievo allorchè un ristorante che utilizza una canna fumaria a servizio di una stufa a gas e che confina con un appartamento di proprietà comunale, emana esalazioni di gas.
Per risolvere il problema e prevenire ulteriori contestazioni il ristorante richiede il titolo edilizio e l’autorizzazione paesistica per il prolungamento della canna fumaria al di sopra del colmo dell’edificio di proprietà comunale. Il posizionamento della nuova canna presuppone peraltro anche l’aggancio della stessa alla parete dell’edificio, per ragioni di stabilità e sicurezza.
Il Comune non concede il titolo comunicando che la giunta aveva espresso parere negativo all’uso della parete dell’edificio di proprietà comunale per l’appoggio della canna fumaria.
Contemporaneamente il responsabile del Settore Edilizia Privata ingiungeva di adeguare la canna fumaria alle prescrizioni del regolamento locale di igiene.
Come se non bastasse, con ordinanza del responsabile del Settore Edilizia Privata, il Comune ingiungeva la rimozione della canna fumaria, in quanto realizzata in assenza di titolo edilizio e contrastante con il regolamento locale di igiene.
La decisione del collegio bresciano smonta punto per punto l’assunto del Comune.
sul piano urbanistico, la costruzione o il posizionamento di una canna fumaria costituisce un intervento subordinato a DIA semplice (art. 22 commi 1 e 2 del DPR 380/2001).
Sul piano paesistico la canna fumaria è sanabile ai sensi dell’art. 167 comma 4 del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42, non essendo idonea a formare volume o superficie utile.
Il contrasto con una norma igienico-sanitaria può essere risolto in vari modi: con una deroga, con la modifica del manufatto non conforme, o con la rimozione dello stesso;
Nel caso di specie l’amministrazione è tenuta, per il principio di proporzionalità, ad applicare la misura meno afflittiva per il privato, a parità di beneficio per l’interesse pubblico. La particolarità del caso in esame consiste nel fatto che la misura meno afflittiva, ossia la sopraelevazione della canna fumaria oltre il colmo dell’edificio di proprietà comunale, richiede anche un assenso di natura privatistica da parte del Comune. Quest’ultimo dovrebbe infatti concedere una servitù di appoggio del tubo al muro dell’edificio comunale.
Ora, la parte più interessante. Il rifiuto del Comune di concedere tale servitù non appare condivisibile. L’elemento privatistico si inserisce in realtà in una fattispecie amministrativa, e dunque viene attratto negli schemi pubblicistici applicabili a quest’ultima. Occorre infatti sottolineare che l’utilizzo privatistico dei propri beni da parte del Comune è comunque sottoposto ai principi generali di buona fede e di astensione dai comportamenti emulativi. Questi principi si trasformano in un obbligo rafforzato di collaborazione quando la concessione di un diritto marginale sui beni comunali potrebbe mettere il privato nella condizione di risolvere un problema che arreca danno all’interesse pubblico. A maggior ragione, l’obbligo di collaborazione si manifesta quando il problema che il privato potrebbe risolvere incide negativamente sugli stessi beni comunali.
In definitiva, il Comune come autorità locale in materia igienico-sanitaria deve quindi imporre la sopraelevazione della canna fumaria che disturba gli appartamenti vicini, e come proprietario dell’edificio a cui può essere appoggiato il tubo è tenuto a permettere tale operazione attraverso la costituzione di un’apposita servitù. In questo quadro il diniego della servitù non è affatto insindacabile, e potrebbe giustificarsi solo in relazione a un prevalente interesse pubblico, che nello specifico non è stato indicato.
Michele Orlando
P.A.sSIAMO