Sulla nozione di banchina

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A fronte del contrato giurisprudenziale di legittimità emerso tra le sentenze pronunciate dalla medesima II sezione della Cassazione Civile (n. 8934/2019 e n. 16622/2019) in merito alla definizione di banchina, pur prevista dall’art. 3 c. 1 n. 4 C.d.S., il Tribunale di Firenze, dopo aver proceduto alla ricostruzione ermeneutica del contesto normativo recato dal codice della strada, dice la sua.

La banchina è destinata alla circolazione dei pedoni e, in mancanza di una prescrizione che imponga una larghezza minima inderogabile, è sufficiente che le sue dimensioni consentano il passaggio di un pedone, tanto più quando è presente anche il marciapiede, che, per definizione, è la parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata ai pedoni.

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Fabio Piccioni
Avv. Fabio Piccioni - LL.B. Avvocato Cassazionista - Specializzato in tutela amministrativa e giurisdizionale in materia di: depenalizzazione; sanzioni amministrative; pubblicità; comunicazione e promozione; - Consulente in materia di circolazione stradale e normativa complementare; - Fiduciario in materia giudiziale e stragiudiziale per aziende di produzione e società di trasporto urbano, extraurbano e di merci; società di spedizioni; officine meccaniche e concessionarie; primarie Compagnie di Assicurazione; - Esperto in: reati stradali; white collar crimes; delitti contro la fede pubblica e contro il commercio; - Giornalista pubblicista e autore di testi giuridici; - Docente a corsi di formazione e convegni. via C. Landino, 7/A 50129 Firenze tel./fax 055/48.96.96 e-mail avv.fpiccioni@gmail.com

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