A fronte del contrato giurisprudenziale di legittimità emerso tra le sentenze pronunciate dalla medesima II sezione della Cassazione Civile (n. 8934/2019 e n. 16622/2019) in merito alla definizione di banchina, pur prevista dall’art. 3 c. 1 n. 4 C.d.S., il Tribunale di Firenze, dopo aver proceduto alla ricostruzione ermeneutica del contesto normativo recato dal codice della strada, dice la sua.
La banchina è destinata alla circolazione dei pedoni e, in mancanza di una prescrizione che imponga una larghezza minima inderogabile, è sufficiente che le sue dimensioni consentano il passaggio di un pedone, tanto più quando è presente anche il marciapiede, che, per definizione, è la parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata ai pedoni.
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