Illecito amministrativo permanente e prescrizione.
il Consiglio di Stato, sul punto ha le idee chiare e ce lo ha confermato anche con la recente pronuncia della Sez. II, del 02-10-2019, n. 6605, con cui ci ricorda che:
“Gli illeciti in materia urbanistica edilizia e paesistica, infatti, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, di talché la commissione degli illeciti medesimi si protrae nel tempo, e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni; in materia di decorrenza della prescrizione dell’illecito amministrativo permanente, deve trovare applicazione il principio penalistico dettato per il reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158, comma 1, cod. pen.); pertanto, per gli illeciti amministrativi in materia paesistica-urbanistica-edilizia la prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 L. n. 689 del 1981 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell’esercizio del potere (Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 1995, n. 1162; sez. V, 8 giugno 1994, n. 614). Per quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, questo Consiglio ha evidenziato che, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva (sicché la prescrizione del reato inizia a decorrere dalla ultimazione dell’abuso), per il diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere permanente, caratterizzato dall’omissione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con l’ulteriore conclusione che se l’Autorità emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto “a distanza di tempo” dall’abuso, ma reprime una situazione antigiuridica ancora in atto (Cons. Stato, sez. IV, n. 7025/2003 cit.). La cessazione dell’abuso si ha, quindi, soltanto quando l’Amministrazione abbia rilasciato la necessaria autorizzazione, di guisa che, non essendo tale evenienza verificatasi nel caso di specie, non può ritenersi giammai decorso il termine prescrizionale”.



