I giudici della terza sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 38473 del 19 settembre 2019 hanno ritenuto che le tensostrutture vanno considerate opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera solo quando sono funzionali a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse entro un termine non superiore ai 90 giorni.
LA VICENDA
Il titolare di una società di costruzione di tensostrutture veniva ritenuto, dal Tribunale di Monza con decisione confermata della Corte territoriale alla quale si era appellato, colpevole della violazione di norme in materia edilizia per avere realizzato ed installato una “tensostruttura” con tubolari in metallo e copertura con tendone plastificato retrattile, relativa ad una superficie di 30 mt, addossata ed imbullonata alla parete esterna di un fabbricato nella parte superiore ed inoltre appoggiata a piantane metalliche nella parte inferiore, le quali erano in attesa di essere stabilmente fissate su di una sottostante platea di cemento, in difetto del permesso di costruire. Il Tribunale ha anche espressamente escluso, da un lato, che l’opera possa essere riconducibile nell’ambito della libera attività edilizia per la costruzione di opere contingenti temporanee, in ordine alle quali sia stata effettuata rituale comunicazione di inizio lavori, e, dall’altro, che possano essere applicabili l’esimente dell’ignoranza della legge penale, essendo l’imputato titolare di una ditta specializzata nella realizzazione di opere della medesima tipologia di quella accertata, o la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, per la poderosa struttura realizzata e per i precedenti penali dell’imputato, anche specifici. Avverso la sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione
LA DECISIONE
Gli Ermellini ritengono il ricorso infondato chiarendo il significato della previsione delle opere qualificabili come «tensostruttura» tra quelle oggetto di attività edilizia libera. All’uopo richiamano il decreto del Ministero Infrastrutture che riporta il «glossario» relativo alle opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera che aveva previsto la formazione di un «glossario unico, che contenesse l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte. Ergo è ragionevole ritenere che le opere previste nelle tipologie elencate nel glossario si individuano non in astratto, ma solo se sussumibili nella categoria di intervento a cui le stesse appartengono», ossia in una delle categorie previste dalla legge. Ma da un lato, un decreto ministeriale non può derogare a disposizioni di legge, salvo il caso di delegificazione espressa, e, dall’altro, che lo stesso «glossario» si cura di abbinare analiticamente le opere edilizie da esso previste alle categorie di intervento contemplate come oggetto di attività edilizia libera. In particolare, per quanto di specifico interesse in questa sede, il «glossario» prevede sì le «tensostrutture» come opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ma in riferimento alla categoria di intervento di cui al d.P.R. 380/2001, la quale, riformulata dalla legge 222/2016, ha riguardo alle opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale
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