Il Sindaco di un piccolo comune del Veneto, in forza della previsione dell’art. 53, comma 23, della Legge 388/2000[1], decide di trattenere -in capo alla sua persona- la responsabilità dell’area tecnica.
Il funzionario che era stato, in precedenza incaricato di tale responsabilità, insorge innanzi al TAR Veneto, per chiedere l’annullamento della determinazione del Sindaco che lo ha spogliato di detta competenza.
La questione di merito è tutta da vedere e sarà valutata dal Giudice del Lavoro, posto che, con la sentenza n°1197/2014 (depositata in data 11 settembre 2014), la seconda sezione del TAR Veneto ha declinato la giurisdizione in favore di questo giudice.
Afferma il Collegio che: “la giurisdizione va riconosciuta per il caso di contestazione di provvedimenti di organizzazione perché connessi a posizioni di interesse legittimo va, invece, declinata per quelli incidenti su situazioni giuridiche soggettive integrate nel rapporto di lavoro e da ricondurre quindi alla giurisdizione ordinaria (Consiglio Stato, sez. V, 29 aprile 2010, n. 2454; Cassazione SS. UU. 16 febbraio 2009, n. 3677; Cassazione SS. UU. 24 novembre 2010, ord. n. 23781)”.
La Sezione ritiene, così, che difetti la giurisdizione in capo al giudice amministrativo sulla controversia in esame e che la stessa sia da attribuire al giudice ordinario.
Per il principio della “translatio iudicii” sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio è riassunto davanti al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di detta pronuncia.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo
[1] 23. Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilita’ degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.



