A seguito di quesito del Comune di Milano, la Funzione Pubblica con Parere n. 633/2026) si è espressa sul diritto alla partecipazione ai tavoli della contrattazione collettiva integrativa decentrata dei Sindacati non firmatari del CCNL ed in particolare se sia consentito ammettere ai tavoli negoziali degli enti le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ma non firmatarie del CCNL e se le medesime organizzazioni non firmatarie siano o meno destinatarie delle informative datoriali e delle procedure di confronto previste dalle clausole contrattuali (in particolare dagli artt. 5 e 7 dei CCNL di comparto)
La Funzione Pubblica ritiene che le pubbliche amministrazioni non possono ammettere ai tavoli della contrattazione integrativa né alle procedure di informazione e confronto le organizzazioni sindacali che non abbiano sottoscritto il CCNL di settore .
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, spetta alla contrattazione collettiva nazionale definire la disciplina delle relazioni sindacali e individuare i soggetti titolari dei diritti e dei poteri negoziali, Nell’esercizio di tale autonomia negoziale, i CCNL di comparto vigenti hanno espressamente e tassativamente individuato i soggetti ammessi alla contrattazione integrativa e alla partecipazione sindacale.
La Funzione Pubblica sottolinea che le formule linguistiche e giuridiche utilizzate dal Legislatore e dai contratti collettivi non consentono interpretazioni estensive o analogiche Pertanto, anche di fronte a isolati pronunciamenti giurisprudenziali di segno contrario, le amministrazioni pubbliche non hanno la facoltà di discostarsi dalla disciplina vigente.
Funzione Pubblica parere 633-2026 (1)



