lunedì, Ottobre 5, 2026
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Passo Carrabile e Distanze dalle Intersezioni: Il Consiglio di Stato Riconferma la Primazia della Sicurezza Stradale (Cons. Stato, Sez. V, Sent. n. 1777/2026)

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La recente pronuncia della Quinta Sezione del Consiglio di Stato (Sentenza n. 1777 del 6 marzo 2026) offre un importante punto di approdo giurisprudenziale in materia di regolamentazione dei varchi veicolari e rilascio delle concessioni di passo carrabile. La sentenza interviene su una questione di frequente riscontro nelle istruttorie amministrative degli uffici viabilità e dei Comandi di Polizia Municipale: il corretto criterio di misurazione della distanza minima di 12 metri dalle intersezioni stradali e i limiti di opponibilità dell’eccesso di potere per presunta disparità di trattamento.

massima redazionale :

Modalità del calcolo della distanza minima dalle intersezioni (art. 46 Reg. C.d.S. e art. 3 C.d.S.) «In tema di autorizzazione e concessione dei passi carrabili, la verifica del rispetto della distanza minima di 12 metri dalle intersezioni prescritto dall’art. 46, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 495/1992 deve essere effettuata misurando lo spazio intercorrente tra il margine più vicino del manufatto o varco del passo carrabile e i segmenti che delimitano l’area di raccordo dell’intersezione (definita ai sensi dell’art. 3 C.d.S. come la parte di intersezione a raso in cui si intersecano le correnti di traffico). È pertanto erroneo ed illegittimo il criterio di misurazione che computi la distanza partendo genericamente “dalla fine del marciapiede”, dovendosi prendere a riferimento l’effettiva area di incrocio e i raccordi dei tronchi stradali concorrenti.»

inoltre sull’esistenza di passi carrabili esistenti con le stesse caratteristiche che rapprenterebbe una  disparità di trattamento è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall’interessato, con la precisazione che la legittimità dell’operato della P.A. non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione.  

Massima redazionale:

Inconfigurabilità della disparità di trattamento per passi carrabili analoghi o preesistenti «In materia di rilascio dei titoli per passi carrabili, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento opposto dal privato rispetto a passi carrabili preesistenti o attigui sulla medesima via è riscontrabile soltanto a fronte della rigorosa prova, a carico del richiedente, dell’assoluta identità delle situazioni di fatto. In ogni caso, la legittimità del diniego adottato dall’Amministrazione a tutela della sicurezza della circolazione non può risultare inficiata dall’eventuale illegittimità o tolleranza compiuta in altra situazione, non essendo configurabile un diritto del cittadino all’estensione o alla reiterazione di un’irregolarità.»

sentenza consiglio di stato, 1777_2026

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