SERVIZIO PRESTATO DI DOMENICA E RIPOSO COMPENSATIVO. COME SI CALCOLANO LE ORE – PARERE ARAN

0
165

Un Comune ha chiesto all’ARAN che effetto hanno le ore di riposo  che devono  essere garantite al lavoratore, che viene chiamato a prestare  attività di domenica (nel giorno del riposo settimanale),  sul computo dell’orario  di lavoro previsto  per la settimana in cui si effettua il riposo compensativo.

Con il parere n.37473 del 4/6/26 , l’ARAN ha chiarito che  le ore rese di domenica si sottraggono dall’orario teorico della settimana di recupero, ma non azzerano l’obbligo orario complessivo.

La risposta interpreta l’art. 26, comma 1, del CCNL 2022-2024, che in attuazione dell’art. 9 del d.lgs. 66/2003 garantisce al lavoratore privato del riposo settimanale un recupero di almeno 24 ore consecutive, da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

 L’ARAN ritiene che  il riposo compensativo non riduce l’orario di lavoro previsto per la settimana in cui viene fruito ed evidenzia che  la ratio delle disposizioni del D.Lgs 66/2003 in materia di pause e riposi non è la remunerazione del tempo, ma la salvaguardia della salute e della sicurezza del lavoratore, costituenti beni primari di rango costituzionale. Sotto tale profilo, difatti, la disposizione di legge in questione non entra nel merito delle modalità di computo dell’orario di lavoro. Pertanto, il riposo compensativo non potrà comportare una riduzione dell’orario relativo alla settimana in cui lo stesso viene goduto.

L’ARAN nel parere ha riportato i seguenti esempi:

Caso 1: lavoratore che viene chiamato a prestare 3 ore nella giornata del riposo settimanale;

allo stesso spetterà, in continuità con la previgente disciplina, oltre ad un compenso aggiuntivo pari alla maggiorazione del 50% della tariffa oraria (per 3 ore), un riposo compensativo, non più pari alle ore prestate ma di almeno 24 ore, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, con le seguenti conseguenze sul computo dell’orario settimanale:

  • se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario  teorico pari a 6 ore, allo stesso rimarrà comunque un debito di 3 ore (6 ore teoriche meno tre ore rese nel giorno di riposo settimanale) da rendere con modalità concordate con il responsabile della struttura;
  • se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 9 ore, allo stesso rimarrà comunque un debito di 6 ore (9 ore teoriche meno tre ore rese nel giorno di riposo settimanale) da rendere con modalità concordate con il responsabile della struttura.

Caso 2: lavoratore che viene chiamato a prestare 10 ore nella giornata del riposo settimanale;

allo stesso spetterà, in continuità con la previgente disciplina, oltre ad un compenso aggiuntivo pari alla maggiorazione del 50% della tariffa oraria (per 10 ore), un riposo compensativo, non più pari alle ore prestate ma di almeno 24 ore, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, con le seguenti conseguenze sul computo dell’orario:

  • se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 6 ore, allo stesso rimarrà comunque un credito di 4 ore (6 ore teoriche meno 10 ore rese nel giorno di riposo settimanale) da fruire con modalità concordate con il responsabile della struttura;
  • se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 9 ore, allo stesso rimarrà comunque un credito di 1 ora (9 ore teoriche meno 10 ore rese nel giorno di riposo settimanale) da fruire con modalità concordate con il responsabile della struttura
Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui