Negli ultimi anni i monopattini elettrici hanno assunto un ruolo sempre più importante nella mobilità urbana italiana. La loro diffusione è stata favorita dalla praticità, dai costi ridotti e dalla possibilità di muoversi rapidamente nel traffico cittadino, rappresentando una soluzione moderna ed ecologica per gli spostamenti quotidiani. Tuttavia, l’aumento del loro utilizzo ha comportato anche numerose problematiche sotto il profilo della sicurezza stradale, rendendo necessario un intervento normativo più rigoroso da parte del legislatore.
La disciplina relativa alla circolazione dei monopattini elettrici è contenuta nella Legge n. 160 del 2019, successivamente modificata in maniera significativa dalla Legge n. 177 del 2024, entrata in vigore il 14 dicembre 2024. Le nuove disposizioni hanno introdotto obblighi più stringenti sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello della circolazione, prevedendo inoltre importanti novità come il targhino identificativo e l’assicurazione obbligatoria.
- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Affinché un monopattino elettrico possa circolare regolarmente ed essere assimilato ai velocipedi, esso deve rispettare specifiche caratteristiche costruttive previste dall’articolo 1, comma 75, della Legge 160/2019, così come modificato dalla Legge 177/2024.
La normativa stabilisce che il monopattino debba essere conforme alle caratteristiche tecniche previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019. In particolare, il mezzo non può essere dotato di posti a sedere e deve essere equipaggiato con un motore elettrico avente una potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW.
Il legislatore ha inoltre previsto l’obbligo di installazione di specifici dispositivi di sicurezza, tra cui il segnalatore acustico, il regolatore di velocità conforme ai limiti previsti dalla legge, la marcatura CE e i dispositivi luminosi, costituiti da luce bianca anteriore e luce rossa posteriore. Devono essere presenti anche i catadiottri e gli indicatori di direzione, ormai divenuti obbligatori per garantire una maggiore sicurezza durante la circolazione.
Il mancato rispetto di tali requisiti comporta la perdita dell’assimilazione ai velocipedi, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.
- OBBLIGO DEL TARGHINO
Una delle principali novità introdotte dalla Legge 177/2024 riguarda l’obbligo del cosiddetto “targhino”, ossia un codice identificativo univoco plastificato che deve essere applicato in modo visibile sul monopattino, così da consentire l’identificazione del proprietario del mezzo.
Le modalità di rilascio del contrassegno sono state disciplinate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2025. Il targhino è composto da un codice alfanumerico formato da tre lettere e tre numeri ed è emesso dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
L’obbligo è divenuto operativo dal 16 maggio 2026 e la richiesta deve essere effettuata esclusivamente online tramite il Portale dell’Automobilista, attraverso l’apposita sezione dedicata. Il costo previsto per ciascun contrassegno è pari a euro 8,66.
La normativa prevede inoltre che il titolare del targhino abbia l’obbligo di comunicare eventuali variazioni dei propri dati anagrafici. Nel caso delle persone fisiche deve essere comunicato il cambio di residenza, mentre per le persone giuridiche deve essere comunicata l’eventuale variazione della sede legale.
L’assenza del targhino o la mancata esposizione dello stesso durante la circolazione comportano l’applicazione delle relative sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
- OBBLIGO DI ASSICURAZIONE RCA
La Legge 177/2024 ha introdotto anche l’obbligo di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per tutti i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, richiamando quanto previsto dall’articolo 2054 del Codice Civile.
L’obbligo assicurativo è stato reso operativo dal Decreto Direttoriale della Motorizzazione Civile del 6 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 18 marzo 2026. La normativa ha chiarito che la copertura assicurativa deve essere collegata direttamente al veicolo e non alla persona del conducente.
Successivamente, attraverso due circolari ministeriali del 17 e del 24 aprile 2026, è stato precisato che l’obbligo effettivo di assicurazione decorrerà dal 16 luglio 2026. Tale termine è stato individuato per consentire la piena operatività del sistema di rilascio del targhino e permettere alle compagnie assicurative di adeguarsi alla nuova disciplina predisponendo apposite polizze.
La circolazione senza copertura assicurativa comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, oltre al possibile sequestro del monopattino.
- REGOLE PER LA CIRCOLAZIONE
La Legge 160/2019, così come modificata dalla Legge 177/2024, ha introdotto una disciplina più dettagliata in materia di circolazione dei monopattini elettrici, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza stradale e limitare comportamenti pericolosi.
La normativa stabilisce anzitutto precisi limiti di velocità. Nelle aree pedonali il monopattino può circolare esclusivamente a una velocità massima di 6 km/h, mentre sulle piste ciclabili e sulle strade urbane il limite massimo consentito è pari a 20 km/h. La circolazione è consentita soltanto sulle strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h, oltre che sulle piste ciclabili e nelle aree pedonali. Rimane invece vietata la circolazione sui marciapiedi e sulle strade extraurbane.
Particolare attenzione è stata riservata ai dispositivi di sicurezza del mezzo. I nuovi monopattini devono essere dotati di indicatori di direzione e di sistemi frenanti efficienti su entrambe le ruote, così da garantire maggiore stabilità e sicurezza durante la marcia. Inoltre, il conducente ha l’obbligo di indossare un casco protettivo omologato e conforme alle norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
La legge precisa inoltre che il monopattino può trasportare esclusivamente il conducente. È quindi vietato trasportare passeggeri, animali oppure oggetti che possano compromettere la stabilità del veicolo o creare situazioni di pericolo per la circolazione.
Per quanto riguarda la sosta, molte amministrazioni comunali hanno introdotto specifiche aree dedicate, soprattutto per i monopattini a noleggio, al fine di contrastare il fenomeno della cosiddetta “sosta selvaggia”, che spesso rappresenta un ostacolo per i pedoni e per le persone con disabilità.
La normativa impone inoltre specifici obblighi comportamentali al conducente. Durante le ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità è obbligatorio indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Il conducente deve mantenere il margine destro della carreggiata e può guidare il monopattino soltanto se ha compiuto almeno 14 anni di età.
Sono inoltre espressamente vietati l’utilizzo di smartphone o di altri dispositivi elettronici durante la guida, la circolazione contromano e la conduzione del mezzo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
- SANZIONI
La disciplina sanzionatoria per quanto riguarda i monopattini elettrici è definita dalla legge 160/2019 che ha carattere di specialità rispetto al CDS.
La prima distinzione da fare in caso di procedimento sanzionatorio è valutare se la potenza del motore sia superiore o inferiore ad 1 kW.
- Per le seguenti fattispecie sanzionatorie ex articolo 1 comma 75 undevicies della L. 160/2019 e ss.mm.ii. Per i monopattini con potenza inferiore ad 1 KW è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria con PMR di 200,00 € entro 60 gg e 140,00€ entro 5 gg Autorità competente Prefetto:
- Dotato di posto a sedere
- Potenza nominale maggiore di 0,50 KW
- Senza segnalatore acustico
- Senza regolatore di velocità
- Senza marchio CE
- Senza indicatori luminosi
- Se invece la potenza supera 1 KW sempre ex articolo 1 comma 75 undevicies della L. 160/2019 e ss.mm.ii. NON è ammesso il PMR e la sanzione amministrativa pecuniaria va da 200,00€ a 800,00€ ed in più è prevista la sanzione amministrativa accessoria del sequestro finalizzato alla confisca ex articolo 213 CDS. Autorità competente Prefetto.
- Chi circola con monopattino elettrico privo o senza far uso di dispositivi di segnalazione visiva, incorre ex articolo 1 c.75 sexiesalla sanzione amministrativa pecuniaria in PMR di 50,0€ entro 60gg ridotta a 35,00€ entro 5gg Autorità competente Prefetto.
- Per le seguenti fattispecie sanzionate dall’articolo 1 c 75 duodecivies della L. 160/2019 e ss.mm.ii.è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria in PMR entro 60gg di 50,00€ ridotta entro 5gg a 35,00€ Autorità competente Prefetto
- Senza far uso del giubbotto ad alta visibilità
- Senza casco conforme UNI EN 1078 o 1080
- Trasportando persone, cose o animali
- Circolazione sul marciapiede
- Circolazione senza avere le mani libere
- Circolazione fuori dagli ambiti previsti dalla legge (zone vietate)
- Inosservanza dei limiti di velocità 6km/h in aree pedonali 20 km/h in altre aree urbane
- Conducente minore di anni 14;
- Circolazione senza fare utilizzo di entrambe le mani;
- Contrassegno identificativo (Targhino) obbligatorio dal 16 Maggio 2026 violazione sanzionabile dall’articolo 1 c.75 undevicies della L.160/2019 per targhino:
- non presente
- non visibile; alterato; contraffatto
sanzione pecuniaria in PMR entro 60gg di 100,00€ ridotta entro 5gg riduzione del 30% pari a 70,00€. Autorità competente Prefetto.
- La sosta sui marciapiedi o fuori dagli spazi segnalati è sanzionata dall’articolo 1 c.75 duodevicies della L.160/2019 in relazione all’articolo 158 c.5 CDS con una sanzione pecuniaria in PMR entro 60gg di 41,00€ ridotta entro 5gg a 28,70€. Autorità competente Prefetto.
- Dal 16 Luglio 2026 nel caso in cui si sorprende un monopattino in assenza di RCA Sanzione amministrativa specifica, distinta da quella prevista per gli altri veicoli, da 100 a 400 euro ex articolo 1 comma 75 undevicies della L. 160/2019 e ss.mm.ii. Per i monopattini con potenza inferiore ad 1 KW è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria con PMR di 200,00 € entro 60 gg e 140,00€ entro 5 gg Autorità competente Prefetto.
A differenza di altri veicoli, per i monopattini elettrici non sono previste misure cautelari sul mezzo né sanzioni accessorie (come il sequestro o la confisca) in caso di assenza di copertura assicurativa, salvo che si tratti di monopattini con caratteristiche non conformi (es. potenza nominale continua superiore a 1 kW); in tali situazioni si applicano invece la confisca e il sequestro amministrativo del veicolo.
In conclusione giova precisare che, il procedimento sanzionatorio segue la disciplina del codice della strada ed in caso di minore si applicano le disposizioni previste dall’articolo 2 della L. 689/81.
prontuario operativo Circolare_obbligo_assicurativo_monopattini_2026_-nf



