Formulari d’identificazione dei rifiuti: l’omessa indicazione del quantitativo trasportato integra la violazione dell’articolo 193, comma 1, d.lgs. n. 152/2006

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Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)

È stato pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 126 del 31 maggio 2023, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 4 aprile 2023, n. 59, “Regolamento recante Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il decreto è vigente dal 15 giugno 2023.

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, il Regolamento disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (cd. “RENTRI”), istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Il RENTRI è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.

Esso è articolato in:

  1. una sezione “Anagrafica”, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti. In tale sezione è inserita l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679;
  2. una sezione “Tracciabilità”, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all’articolo 16.

Il RENTRI è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce il necessario supporto tecnico operativo alla competente Direzione generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per:

  1. la gestione dei rapporti con l’utenza, le associazioni di categoria e le associazioni dei produttori di software, compresa l’informazione e la comunicazione;
  2. gli aspetti operativi di funzionamento della piattaforma telematica per la tracciabilità;
  3. la predisposizione della documentazione tecnica relativa alle specifiche funzionali per la gestione ed evoluzione del RENTRI.

Le sezioni regionali presso le camere di commercio assicurano la gestione dei rapporti con gli utenti del RENTRI, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, e l’organizzazione di adeguate attività di formazione ed informazione. Le sezioni regionali assicurano, altresì, la gestione delle procedure applicative relative all’iscrizione e alla verifica dei pagamenti, integrate nella piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, ai sensi dell’articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, nella misura e con le modalità indicate nell’allegato III.

Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale, come definita ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a).

Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell’iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno, come indicato nell’allegato III.

Tempistiche di iscrizione

Dalla data di entrata in vigore del Regolamento, infatti, l’iscrizione al RENTRI è effettuata, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), con le seguenti tempistiche:

  1. a decorrere dal diciottesimo mese (15 dicembre 2024) ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti delegati;
  2. a decorrere dal ventiquattresimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  3. a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

La vigente disciplina dei formulari di identificazione dei rifiuti

La disciplina dei formulari di identificazione dei rifiuti è prevista dall’articolo 193, d.lgs. n. 152/2006, nel testo riformulato dall’articolo 1, comma 19, d.lgs. n. 116/2020.

Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR), dal quale devono risultare i seguenti dati:

  • Nome e indirizzo del produttore e del detentore;
  • Origine, tipologia e quantità del rifiuto;
  • Impianto di destinazione;
  • Data e percorso dell’istradamento;
  • Nome e indirizzo del destinatario.

Con il decreto ministeriale 4 aprile 2023 n. 59 sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.

L’autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni in materia di rifiuti

Ai sensi dell’articolo 262, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del citato decreto (quindi, anche per le violazioni amministrative per il trasporto di rifiuti non pericolosi senza il formulario o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportando nello  stesso dati incompleti o inesatti), provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.

L’ufficio territorialmente competente ad irrogare la sanzione amministrativa per violazione dell’articolo 193, comma 1, d.lgs. n. 152/2006: l’orientamento della Corte di Cassazione

Un’azienda agricola e il suo legale rappresentante ricorrevano dinanzi al Tribunale di Treviso avverso ad un’ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, adottata dall’amministrazione provinciale per omessa indicazione nel formulario di identificazione del rifiuto (FIR) della quantità di rifiuti trasportata. Contestata è la violazione dell’articolo 193, comma 1, d.lgs. n. 152/2006.

Il ricorso è rigettato in primo e in secondo grado.

Il caso è approdato, quindi, in Corte di Cassazione.

I ricorrenti denunciavano l’incompetenza della Provincia di Treviso (in luogo di quella di Pordenone), ai sensi dell’articolo 17, comma 5, legge n. 689/1981 («Ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione»), poiché la violazione era stata commessa a Maniago, in provincia di Pordenone, luogo d’inizio del trasporto, ancorché sia stata contestata a Farra di Soligo, in provincia di Treviso.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, Civile, Sez. II, Ordinanza 10 agosto 2023, n. 24391, ha evidenziato:

«Territorialmente competente è un ufficio della pubblica amministrazione di un luogo in cui è stata commessa la violazione. A sua volta, un luogo di commissione della violazione è il luogo nel quale l’infrazione è stata accertata. In altri termini, il luogo di accertamento dell’infrazione ne rappresenta ipso facto il luogo di commissione.

Nel caso di infrazioni durevoli nel tempo e/o ambulatorie nello spazio, come nel caso di specie, è sufficiente a radicare la competenza che almeno una frazione temporale e/o almeno una porzione spaziale sia occorsa nel luogo dell’accertamento.

Sul punto la giurisprudenza è costante: per una pronuncia tra le altre molto chiara si veda Cass. 3756/2001, ove anche la precisazione, sulla scorta di altre pronunce, che tale criterio (luogo della commissione corrisponde a luogo dell’accertamento) presuppone (ovviamente) che l’organo accertatore sia competente territorialmente (rispetto al luogo concreto dell’accertamento) e funzionalmente (rispetto alla materia su cui cade la contestazione)».

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