Ordinanza n. 8329/2026 della Cassazione Civile: accesso alle ZTL e veicoli elettrici tra favor normativo e discrezionalità comunale

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Massima

In tema di accesso alle zone a traffico limitato, l’art. 7, comma 9-bis, del Codice della Strada, pur imponendo ai Comuni di favorire la circolazione dei veicoli a propulsione elettrica o ibrida, non attribuisce ai privati un diritto incondizionato di accesso, restando l’ingresso subordinabile a misure organizzative, quali la preventiva comunicazione della targa; ne consegue che l’inosservanza di tale obbligo legittima l’irrogazione della sanzione per accesso non autorizzato.

L’ordinanza n. 8329 del 3 aprile 2026 della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, affronta un tema di crescente rilevanza pratica e sistematica: il rapporto tra la disciplina agevolativa prevista per i veicoli a basso impatto ambientale e i poteri regolatori dei Comuni nella gestione delle zone a traffico limitato (ZTL). La pronuncia offre un chiarimento importante in ordine alla portata dell’art. 7, comma 9-bis, del Codice della Strada, escludendo che esso attribuisca un diritto assoluto e incondizionato di accesso alle ZTL ai veicoli elettrici.

La vicenda: accessi in ZTL senza comunicazione preventiva

Il caso trae origine dall’opposizione proposta da una automobilista avverso una serie di verbali per accesso non autorizzato in ZTL. La ricorrente sosteneva che il proprio veicolo, essendo a trazione integralmente elettrica, dovesse poter accedere liberamente alle zone interdette, in forza dell’art. 7, comma 9-bis, C.d.S., che impone ai Comuni di consentire “in ogni caso” l’accesso a tali veicoli.

Il Comune, tuttavia, aveva subordinato tale accesso alla preventiva comunicazione della targa, in base a una propria delibera regolamentare. Poiché tale comunicazione non era stata effettuata, erano state irrogate le sanzioni.

Dopo un primo accoglimento parziale dell’opposizione in primo grado, il Tribunale in appello aveva invece dato ragione all’amministrazione, ritenendo legittimo l’obbligo di comunicazione preventiva.

Il principio di diritto: nessun diritto assoluto di accesso

La Corte di Cassazione rigetta il motivo principale del ricorso, affermando un principio di particolare rilievo:

La previsione dell’art. 7, comma 9-bis, C.d.S. non attribuisce ai veicoli elettrici un diritto incondizionato di accesso alle ZTL, ma impone ai Comuni di favorirne la circolazione nell’ambito della loro discrezionalità regolatoria.

Secondo la Corte, la norma non ha natura attributiva di una posizione soggettiva piena e immediatamente azionabile da parte del privato, ma si configura piuttosto come una disposizione programmatica rivolta all’amministrazione, chiamata a bilanciare interessi plurimi: tutela ambientale, sicurezza, assetto urbanistico e gestione dei flussi di traffico.

Il ruolo della discrezionalità comunale

La pronuncia valorizza il potere pianificatorio dei Comuni, già previsto dal comma 9 dello stesso art. 7 C.d.S., sottolineando che:

  • la delimitazione delle ZTL e le modalità di accesso rientrano nella competenza dell’ente locale;
  • la promozione dei veicoli ecologici non esclude la possibilità di introdurre misure organizzative e di controllo;
  • tali misure possono includere oneri procedurali, come la preventiva comunicazione della targa.

In questa prospettiva, l’obbligo imposto dal Comune non rappresenta una limitazione illegittima, bensì uno strumento funzionale alla gestione efficiente del sistema di accesso, anche mediante controlli automatizzati.

Il confronto con la disciplina dei disabili

Uno degli argomenti principali della ricorrente si fondava sull’analogia con la giurisprudenza relativa ai veicoli al servizio di persone con disabilità, per i quali la Cassazione ha escluso la possibilità di subordinare l’accesso a formalità non previste dalla legge.

La Corte, tuttavia, respinge tale parallelismo, evidenziando che:

  • la disciplina dei disabili è contenuta in norme speciali (D.P.R. n. 503/1996);
  • tali norme perseguono finalità diverse, legate alla tutela della mobilità personale e all’eliminazione delle barriere;
  • pertanto, i principi elaborati in quel contesto non sono estensibili ai veicoli elettrici.

La legittimità dell’obbligo di comunicazione della targa

Un passaggio centrale della decisione riguarda la valutazione della legittimità dell’obbligo di comunicazione preventiva della targa.

La Corte afferma chiaramente che tale obbligo:

  • non contrasta con la normativa primaria;
  • non incide sul “favor” per i veicoli elettrici;
  • costituisce una misura organizzativa ragionevole e proporzionata.

Ne consegue che la mancata osservanza di tale onere legittima l’irrogazione della sanzione per accesso non autorizzato.

Gli altri motivi: inammissibilità e giudicato

La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo, relativo alla mancata indicazione nei verbali della norma comunale violata, in quanto questione nuova non dedotta nei gradi di merito.

Accoglie invece il terzo motivo, rilevando un errore del Tribunale che aveva riesaminato verbali già coperti da giudicato (per intervenuta oblazione). In tal senso, la Cassazione ribadisce il principio secondo cui il giudice d’appello non può pronunciarsi su capi della decisione non impugnati.

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