Possibile la rottamazione dei veicoli abbandonati gravati da fermo fiscale.
Con l’entrata in vigore della Legge 26/01/2026, n. 14, diventa possibile dare corso alla cancellazione dai registri pubblici dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo “cosiddetto fiscale” di cui all’articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze (MEF) n. 503 del 1998 adottato ai sensi dell’articolo 91-bis del medesimo DPR n. 602 del 1973.
Il fermo amministrativo è un atto mediante il quale le amministrazioni o gli enti competenti, al ricorrere di determinate circostanze, impongono un obbligo di non circolazione su di uno specifico bene di proprietà di un individuo. L’articolo 86 del citato DPR n. 602 del 1973, fa riferimento al fermo di beni mobili registrati e stabilisce che le Amministrazioni, decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, dispongono il fermo del bene mobile del debitore (o dei coobbligati) iscritto in pubblici registri (a esempio, gli autoveicoli), vietandone così la circolazione, al fine di riscuotere crediti non pagati.
Circa la nozione di veicolo fuori uso in giurisprudenza, la Corte di cassazione sez. III penale, con la sentenza n. 15302 del 23 aprile 2021, ha chiarito che in applicazione del D. lgs. n. 209/2003 “si intende per veicolo fuori uso o il mezzo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, o quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, ancorché giacente in area privata”. La precedente sentenza n. 33789 della Corte di Cassazione, sez. III penale, 23 giugno 2005, aveva stabilito a sua volta che dovesse essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata.
Il D.lgs. n. 209 del 2003, che si applica alla rottamazione di un veicolo fuori uso, prevede che essa possa essere effettuata attraverso due modalità alternative: a) la consegna presso un centro di autodemolizioni autorizzato dalla regione allo smaltimento dei rifiuti speciali, delle sostanze inquinanti e dei rottami ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, in materia di rifiuti pericolosi, che provvederà a presentare istanza di cancellazione presso gli enti preposti; b) la consegna alla concessionaria all’atto dell’acquisto di un nuovo veicolo, a fronte del beneficio di incentivi o di sconti per la rottamazione.
La nota n. 10649/09 del 1° settembre 2009 della Direzione centrale dei servizi delegati dell’Automobile Club d’Italia (ACI) affermò che non fosse possibile procedere alla radiazione di un’automobile se su di essa grava un fermo amministrativo. Nella successiva nota n. 11454/09 del 16 settembre 2009 della medesima Direzione centrale dei servizi delegati dell’ACI, tuttavia, venne precisato che: «per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.) fosse possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione fosse allegata una dichiarazione di un’Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo».
Di conseguenza, il contesto normativo preveniente vietava per la maggior parte dei casi la radiazione di un veicolo per demolizione o per cancellazione se il medesimo veicolo fosse sottoposto a fermo amministrativo fiscale.
Oggi, grazie alla legge 14/2026, abbiamo nuovi commi nel corpo dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che sbloccano, per i comuni, la possibilità di ripulire da veicoli abbandonati le proprie zone periferiche, sovente oggetto di abbandono di veicoli, spesso abbandonati anche perché non rottamabili.
Recita il comma 8 bis del novellato articolo 5:
«8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l’ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, non può essere opposta l’iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l’acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.
Il comma 8 ter, poi prevede:
“8-ter. I comuni, le province e le città metropolitane o l’ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 14, ne attestano l’inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all’attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l’iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all’atto del rinvenimento del veicolo stesso”.
Fornita questa annotazione preliminare, si rinvia alla lettura dell’intera Legge 14/2026



