Artisti di strada tra libertà e controlli.

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L’attività degli artisti di strada rappresenta una componente tipica della vita urbana, specie delle città a vocazione turistica, contribuendo alla cultura ed alla socialità nelle piazze e nelle vie cittadine. Per la Polizia Municipale, l’attività di controllo richiede una conoscenza puntuale del quadro normativo e giurisprudenziale, oltre alle tipiche capacità della professione in relazione alla valutazione concreta delle singole fattispecie.

Ebbene è lapalissiano che la lecita attività svolta dagli artisti di strada  deve rispettare i limiti e le regole finalizzate alla tutela degli interessi pubblici, come la quiete, la sicurezza, la libertà di circolazione ed il decoro urbano.

L’arte di strada non è attività commerciale

Un presupposto fondamentale per l’attività della Polizia Municipale connessa ai controlli è la corretta qualificazione giuridica dell’esibizione degli artisti di strada da distinguersi nettamente con  l’attività commerciale. Si tratta infatti di una forma di espressione artistica tutelata dall’articolo 21 della Costituzione, che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero e dell’arte. In sintesi l’artista non svolge un’attività economica con corrispettivo obbligatorio, come avviene invece nell’ambito del commercio ambulante, ma presta la sua attività in modo libero e gratuito ricevendo eventualmente un’offerta a “cappello” o un contributo a fronte della consegna di un bene (quadri, ecc.).

La giurisprudenza amministrativa ha escluso l’applicabilità della disciplina sul commercio su aree pubbliche agli artisti, ribadendo che la raccolta di offerte è libera, volontaria e non obbligatoria, e che l’artista non vende beni o servizi ma esprime una performance culturale. In diversi pronunciamenti i TAR hanno dichiarato giuridicamente scorretta l’assimilazione dell’artista di strada all’ambulante, con conseguente esclusione dell’obbligo di autorizzazioni commerciali specifiche.

Per la Polizia Municipale, questa distinzione non è teorica: non si interviene per verificare una “licenza commerciale” dell’artista, ma per valutare l’effettiva attività svolta (esibizione o vendita) e gli effetti concreti dell’ “esibizione” nel contesto urbano. Qualificare l’attività come commerciale porterebbe infatti all’applicazione di norme non pertinenti ed a rischi di annullamento degli atti in sede giurisdizionale. In sostanza, l’arte di strada è lecita di per sé, salvo che non emerga un contrasto con altri interessi pubblici tutelati (quiete, sicurezza, decoro urbano) ovvero normative di settore (commerciali, rifiuti, ecc.).

 

Regolamentazione comunale: limiti, poteri e principi applicativi

Pur non essendo commerciale, l’arte di strada può essere (anzi è opportuno che venga) disciplinata dai regolamenti comunali di polizia urbana, che stabiliscono tempi, luoghi e modalità dell’attività. Tali regolamenti possono prevedere limiti ragionevoli: fasce orarie consentite per le (eventuali) esibizioni, previsione di luoghi tutelati (es. aree ospedaliere, chiese, uffici e/o istituti scolastici, ecc.) nonché per l’uso (o divieto di uso) di amplificazione sonora. La giurisprudenza dei TAR ha più volte ammesso la legittimità delle regolamentazioni, purché non si palesino quali “meri” divieti assoluti o assolutamente basati su valutazioni discrezionali.

Il regolamento  non può quindi essere uno strumento di compressione della libertà artistica ma mirare a tutelare la collettività senza penalizzare la cultura e l’espressione libera ove ovviamente essa non si caratterizzi per petulanza / pretesa delle richieste di “contributo” o nasconda finalità “meramente” commerciali, se non collida addirittura con il comune senso del pudore, fino a giungere ai profili tali da potersi operare con il cd. “Daspo Urbano”, favorendo in ultima analisi anche la “rotazione” fra gli artisti al fine di evitare il crearsi di posizioni “dominanti”.

Per la Polizia Municipale, ciò significa che il controllo debba essere orientato alla verifica del rispetto delle disposizioni specifiche, come i limiti di zona, orario o acustici fissati dai regolamenti, non a valutazioni arbitrarie sulla “artisticità” dell’esibizione in sé.

Nello spirito della massima liberalizzazione e semplificazione, e per favorire sia le attività basate sull’improvvisazione e l’estro momentaneo, specie se svolte da artisti stranieri di passaggio, non viene sovente nei regolamenti richiesto alcun nulla osta, autorizzazione o permesso preventivo da parte del Comune, per le attività esercitate senza particolari mezzi o attrezzature e senza impiego di materiali pericolosi.

Specifiche autorizzazioni in taluni casi vengono richieste per le seguenti tipologie di artista di strada:

  1. a) Trampoliere solo se utilizza trampoli di altezza pari o superiore a 1,10 metri
  2. b) Giocoliere solo se è previsto l’utilizzo di attrezzature incendiate (torce accese)
  3. c) Burattinaio solo se utilizza strutture (teatrino ecc.), che devono comunque essere di modesta entità, ovvero di ingombro non superiore a mq. 4 (per strutture di entità superiore, si rendono applicabili le disposizioni in materia di pubblici trattenimenti)
  4. d) Esecutore di murales (graffitaro)
  5. e) Ogni altro artista che, per le sue esibizioni, utilizzi fuoco o materiale infiammabile

Disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.)

Un tema giuridicamente rilevante è la possibile qualificazione del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, previsto dall’articolo 659 del Codice Penale. Questa norma sanziona chi, con schiamazzi o rumori, disturba la tranquillità pubblica o privata. La giurisprudenza chiarisce che non basta il fastidio personale: il rumore deve superare la normale tollerabilità e risultare idoneo a disturbare una pluralità di persone. La Cassazione ha affermato che il disturbo può essere riconosciuto anche in aree circoscritte se oggettivamente idoneo a ledere la pubblica quiete.

Occupazione di suolo pubblico: valutazione concreta e limiti dell’intervento

Un tema centrale nella gestione degli artisti di strada riguarda l’occupazione di suolo pubblico. La semplice presenza dell’artista e del pubblico non costituisce automaticamente occupazione abusiva. La giurisprudenza ha chiarito che l’occupazione rileva solo quando l’artista o i suoi assistenti installino strutture, attrezzature o palchi permanenti che sottraggono in modo quantitativamente rilevante lo spazio pubblico all’uso collettivo.

Dal punto di vista normativo, il riferimento principale è il Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 20 e seguenti) e i regolamenti comunali di polizia urbana, che disciplinano l’uso del suolo pubblico e le modalità di installazione di strutture temporanee. La legge riconosce al Comune il potere di autorizzare occupazioni temporanee e di intervenire solo in caso di abuso concreto o reiterato.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte sottolineato la necessità di una valutazione concreta caso per caso. I TAR hanno annullato provvedimenti sanzionatori automatici nei confronti di artisti che si limitavano a esibirsi senza installazioni strutturate, ritenendo illegittima l’interpretazione generalizzata di “occupazione abusiva”.

Per la Polizia Municipale, ciò significa che l’intervento deve essere basato su criteri oggettivi, non su percezioni soggettive. L’operatore deve considerare:

  • la natura dell’occupazione: strutture permanenti vs presenza occasionale;
  • la durata e la stabilità dell’installazione;
  • l’impatto sull’uso collettivo del suolo pubblico;
  • eventuali regolamentazioni locali specifiche su distanze e luoghi consentiti
  • eventuali limiti temporali (anche nello spirito di rotazione fra gli artisti) al fine di evitare anche abusi e/o posizioni dominanti.

Una occupazione stabile, continuata e non autorizzata, con intralcio concreto alla collettività, palesa la necessità di un intervento sanzionatorio.

Sicurezza urbana e circolazione: l’intervento legittimo della Polizia Municipale

Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachiro, mangiafuoco, ecc. ) l’artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé, che per eventuali collaboratori e/o dipendenti e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia propri del buon padre di famiglia

Un aspetto fondamentale riguarda la sicurezza urbana e la circolazione, sia pedonale sia veicolare. L’attività artistica, sebbene lecita, può in alcuni casi generare rischi concreti o ostacolare il normale flusso delle persone e dei veicoli. In tali circostanze, l’intervento della Polizia Municipale è pienamente legittimo e necessario per garantire la tutela della collettività.

Dal punto di vista normativo, le competenze della Polizia Locale trovano fondamento:

  • nell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che attribuisce agli enti locali compiti di regolamentazione della circolazione e tutela della sicurezza stradale;
  • nei regolamenti comunali di polizia urbana, che possono stabilire limiti alle occupazioni dello spazio pubblico o prescrivere distanze di sicurezza;
  • negli articoli 17 e 18 della legge n. 65/1986, che attribuiscono alla Polizia Municipale funzioni di vigilanza sull’uso del territorio e degli spazi pubblici.

La giurisprudenza ribadisce che l’intervento è legittimo quando l’attività artistica comporta rischi concreti per la sicurezza o intralcio alla circolazione. Ad esempio, esibizioni in spazi stretti, marciapiedi affollati o vicinanze di carreggiate senza protezioni possono creare pericolo di incidenti o ostacolo al passaggio dei cittadini.

Operativamente, la Polizia Municipale deve:

  • valutare concretezza e gravità del rischio;
  • agire con gradualità, iniziando con il dialogo e l’invito a spostarsi o modificare la posizione;
  • predisporre misure preventive, come barriere provvisorie o segnaletica;
  • documentare dettagliatamente ogni intervento, indicando contesto, ora, densità di pubblico e rischi.

Questo intervento non confligge con la libertà artistica, ma ne costituisce un necessario bilanciamento con gli interessi collettivi, nel rispetto del ruolo della Polizia Municipale di garante della sicurezza e della convivenza urbana.

 Principi di gradualità e proporzionalità

L’arte di strada è una forma di espressione culturale tutelata, non commerciale. La Polizia Municipale deve operare con conoscenza normativa, valutazione concreta del contesto e rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, per garantire la convivenza urbana e valorizzare le espressioni culturali nella città.

Ma quanti quadri può esporre il pittore per palesarsi quale occupazione commerciale più che espressione artistica? Deve dipingere durante tutto il tempo dell’occupazione? I prezzi vanno esposti?

…domanda difficile! La risposta è: Dipende! Si confida in questi casi nel buonsenso ed in verifiche ripetute nel tempo che possano quindi estrinsecare la reale attività svolta dall’ “artista di strada”.

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