L’esercizio di un’attività di carrozzeria, anche di modesta dimensione, richiede necessariamente l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera

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Riferimenti normativi

L’articolo 269, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 (cd. “Testo Unico dell’ambiente”), stabilisce:

«Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall’articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni».

L’articolo 272, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, come novellato dall’articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 183/2017, stabilisce.

«L’autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. Può inoltre stabilire apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto a captare e convogliare le emissioni ai sensi dell’articolo 270. Al di fuori di tali casi e condizioni l’articolo 270 non si applica agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all’articolo 271, commi da 5 a 7. L’autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell’allegato IV alla Parte Quinta».

L’allegato IV – Parte II – alla Parte Quinta contiene l’elenco degli impianti e delle attività di cui all’articolo 272, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 (allegato modificato dall’articolo 3, comma 28, d.lgs. n. 128 del 2010).

L’articolo 279, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, come novellato dall’articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 183/2017, poi dall’articolo 1, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 102/2020, stabilisce:

«Fuori dai casi per cui trova applicazione l’articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell’autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l’esercizio con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da 1.000 euro a 10.000. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente».

La disciplina sanzionatoria per le carrozzerie, anche di modesta dimensione, in assenza dell’autorizzazione per le emissioni in atmosfera

L’allegato IV – Parte II – Impianti ed attività di cui all’articolo 272, comma 2 – alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, ricomprende nell’elenco elenco degli impianti e delle attività, al punto 1, lett. a), quella della “Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg”.

La Corte di Cassazione, Sez. 7, Ordinanza 2 novembre 2022, n. 41141, esaminando proprio il caso di un impianto di verniciatura, che produceva emissioni in atmosfera in assenza di autorizzazione, in relazione all’affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all’articolo 279, comma 1, d. lgs. n. 152/2006, ha formulato il seguente principio di diritto:

«In tema di inquinamento atmosferico, la configurabilità della contravvenzione prevista dall’articolo 279, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non richiede l’utilizzo di impianti particolari, essendo sufficiente lo svolgimento di attività generative di emissioni compiute con dispositivi mobili od operazioni manuali (Sez. 3, n. 38181 del 08/09/2021, Rv. 282588 – 01 (Fattispecie relativa ad officina svolgente attività di verniciatura in assenza dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera)».

Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché manifestamente infondato, trattandosi di attività, quella della verniciatura in carrozzeria, non esclusa da quella per le quali vige la necessità di autorizzazione, peraltro, a nulla rilevando le dimensioni dell’impresa (piccola bottega).

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