Profili sistematici e ricadute sull’azione delle amministrazioni locali.
di Francesco Tolino e Leandro Fagiano
- Premessa: la semplificazione come categoria ordinante del diritto amministrativo contemporaneo
La Legge 2 dicembre 2025, n. 182 rappresenta una tappa significativa del processo di evoluzione del diritto amministrativo, nel quale la semplificazione non costituisce più una tecnica normativa settoriale o episodica, bensì una vera e propria categoria ordinante dell’azione pubblica. Essa si inserisce in un percorso di progressiva ricalibratura del rapporto tra potere amministrativo, iniziativa economica e tutela degli interessi pubblici, avviato da tempo ma fortemente accelerato dalle esperienze emergenziali degli ultimi anni.
Ciò che caratterizza la legge in esame non è tanto la presenza di singole misure innovative, quanto piuttosto la coerenza complessiva del disegno riformatore, volto a stabilizzare strumenti e modelli già sperimentati, correggendone le criticità e sottraendoli alla dimensione derogatoria. In questa prospettiva, la semplificazione assume una valenza qualitativa: non riduzione delle regole, ma razionalizzazione dell’azione amministrativa e rafforzamento delle responsabilità.
- L’autotutela amministrativa e il rafforzamento della certezza del diritto
L’intervento operato dall’articolo 1 della legge, mediante la modifica dell’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, costituisce uno dei passaggi più rilevanti sotto il profilo sistemico. La riduzione del termine per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio da dodici a sei mesi incide direttamente sull’equilibrio tra legalità dell’azione amministrativa e tutela dell’affidamento.
La scelta legislativa segnala un mutamento di prospettiva: l’autotutela non può più essere concepita come strumento ordinario di correzione di istruttorie carenti, ma come rimedio eccezionale, da esercitarsi entro un arco temporale ristretto. Ne deriva un rafforzamento della dimensione decisoria dell’amministrazione, chiamata a compiere valutazioni complete e ponderate sin dalla fase iniziale del procedimento.
L’eccezione prevista per i provvedimenti ottenuti mediante condotte penalmente rilevanti, accertate con sentenza passata in giudicato, consente di evitare che la tutela dell’affidamento si traduca nella stabilizzazione di situazioni fraudolente. Il bilanciamento così realizzato risulta coerente con l’evoluzione giurisprudenziale nazionale ed europea, che riconosce la certezza del diritto come valore essenziale, ma non assoluto.
- Semplificazione e razionalizzazione degli oneri: il livello locale
Gli articoli 7 e 8 della legge offrono esempi paradigmatici di una semplificazione che non agisce sulla riduzione dei requisiti sostanziali, bensì sulla razionalizzazione degli oneri amministrativi e sulla chiarezza delle relazioni tra livelli di governo.
L’obbligo di comunicazione alla Camera di commercio dell’avvenuto aggiornamento professionale nel settore dell’autoriparazione rafforza il ruolo del sistema camerale quale infrastruttura informativa pubblica, riducendo la frammentazione dei controlli e favorendo una maggiore efficienza amministrativa. Analogamente, l’ampliamento delle esenzioni dal canone patrimoniale di concessione, attraverso una più netta distinzione tra elementi identificativi e strumenti dotati di effettiva rilevanza economica, segnala un approccio meno formalistico e più aderente alla funzione del prelievo.
In entrambi i casi, la semplificazione si traduce in una riduzione del contenzioso potenziale e in una maggiore prevedibilità dell’azione amministrativa, rafforzando la fiducia degli operatori economici nei confronti dell’ente locale.
- Uso del suolo pubblico e discrezionalità amministrativa
Con l’articolo 11, che introduce il comma 1-bis all’articolo 20 del Codice della strada, il legislatore affronta il tema dell’uso flessibile del suolo pubblico, in particolare a favore delle strutture alberghiere. La norma riconosce che un’applicazione rigidamente formale dei divieti può risultare disfunzionale in contesti urbani a forte vocazione turistica.
È significativo che la disposizione non introduca automatismi, ma mantenga in capo al Comune un potere valutativo pieno, fondato sulla sicurezza della circolazione e sulla compatibilità con il contesto urbano. Ne risulta rafforzata la dimensione discrezionale e regolatoria dell’azione amministrativa locale, chiamata a operare un bilanciamento concreto degli interessi in gioco.
4-bis. I parcheggi in concessione e la semplificazione come governo della mobilità urbana
Un ulteriore ambito nel quale la Legge n. 182 del 2025 manifesta con chiarezza il proprio approccio sistemico alla semplificazione è quello dei parcheggi in concessione, riconducibile alla più ampia disciplina della gestione della mobilità urbana e dell’uso del suolo pubblico.
Il riferimento normativo primario resta l’articolo 7 del Codice della strada, che attribuisce ai Comuni ampi poteri di regolazione della circolazione e della sosta, nonché l’articolo 20, relativo all’occupazione di suolo pubblico. In tale ambito, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente qualificato la concessione di aree destinate a parcheggio come atto espressivo di discrezionalità amministrativa, funzionale alla tutela di interessi generali quali la sicurezza stradale, la fluidità del traffico e l’assetto urbano (Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2018, n. 3406; Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2019, n. 197).
La semplificazione introdotta dalla legge non incide sui poteri sostanziali del Comune, ma rafforza la distinzione tra fase programmatoria e fase gestionale, valorizzando la concessione come strumento di attuazione delle politiche pubbliche locali in materia di mobilità sostenibile. Anche in questo ambito, la riduzione degli adempimenti formali si accompagna a un rafforzamento dei controlli sostanziali nella fase di gestione del rapporto concessorio, secondo un modello di amministrazione regolatoria.
- Gli spettacoli dal vivo come laboratorio della semplificazione amministrativa
Tra le disposizioni più significative della legge merita un approfondimento specifico la disciplina degli spettacoli dal vivo e delle proiezioni cinematografiche, riformata dall’articolo 34, che modifica l’articolo 7 del decreto-legge n. 201 del 2024 introducendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.
Il settore degli spettacoli dal vivo assume un valore paradigmatico, configurandosi come laboratorio avanzato della semplificazione amministrativa. In esso si concentrano esigenze di promozione culturale, tutela della sicurezza pubblica e libertà di iniziativa economica. La scelta di rendere strutturale il ricorso alla SCIA per eventi fino a 2.000 partecipanti recepisce l’evoluzione dell’istituto delineata dall’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, che ha chiarito come la SCIA non costituisca un’autorizzazione tacita, bensì un atto privato ad efficacia immediata, fondato sulla responsabilità del dichiarante e sui controlli ex post dell’amministrazione (Cons. Stato, Ad. plen., n. 15 del 2011).
La riforma ridefinisce il ruolo del Comune, che non è più chiamato a rilasciare un titolo preventivo, ma a esercitare un’attività di vigilanza sostanziale, in raccordo con le autorità competenti in materia di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La semplificazione non attenua il presidio dell’interesse pubblico, ma ne riorganizza le modalità di tutela, spostando il baricentro dell’intervento pubblico dalla fase autorizzatoria alla fase di controllo.
- Digitalizzazione e principio di sostenibilità tecnologica
L’articolo 46 introduce un principio destinato a incidere trasversalmente su numerosi procedimenti amministrativi: la digitalizzazione deve essere tecnicamente sostenibile. La norma riconosce che l’imposizione di obblighi digitali senza considerare i tempi di sviluppo e collaudo delle soluzioni informatiche produce inefficienze e inadempimenti meramente formali.
La digitalizzazione viene così ricondotta a un processo amministrativo complesso, che richiede programmazione, cooperazione e responsabilità condivise. In tale prospettiva, la semplificazione non è l’effetto automatico dell’uso di strumenti digitali, ma il risultato di una buona progettazione normativa e tecnologica.
- I limiti della semplificazione: pubblica sicurezza e interesse primario
Particolarmente significativa è la scelta operata dagli articoli 64, 65 e 66, che chiariscono l’inapplicabilità del silenzio assenso ai procedimenti disciplinati dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. In questi ambiti, la semplificazione non coincide con la liberalizzazione, ma con la certezza delle competenze e delle procedure.
Il rafforzamento del ruolo del Prefetto e la delimitazione degli spazi di intervento degli enti locali contribuiscono a ricomporre un quadro normativo che, nel tempo, aveva generato incertezze interpretative, ribadendo che la semplificazione incontra limiti invalicabili quando sono in gioco interessi pubblici di rango primario.
- Considerazioni conclusive
La Legge n. 182 del 2025 può essere letta come una tappa di maturazione del processo di riforma amministrativa. Essa non propone un’amministrazione più debole, ma un’amministrazione più selettiva, chiamata a esercitare il potere pubblico in modo proporzionato, responsabile e orientato ai risultati, in coerenza con i principi di buon andamento e imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione.
Per i Comuni e per le amministrazioni locali, la sfida principale non risiede nell’adeguamento formale delle procedure, ma nella capacità di interiorizzare il nuovo paradigma: passare da un’amministrazione prevalentemente autorizzatoria a un’amministrazione regolatrice, capace di governare processi complessi attraverso cooperazione istituzionale, certezza delle regole e controlli mirati.
In questa prospettiva, la semplificazione non rappresenta una riduzione dell’intervento pubblico, ma una sua trasformazione qualitativa, coerente con le esigenze di uno Stato amministrativo moderno.



