L’articolo 318-quater, d.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), stabilisce:
«1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter, l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
- Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato, destinata all’entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi dell’articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell’estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell’articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell’asseverazione tecnica. Gli importi di cui all’articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall’ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti.
Quando risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione».
Tale disposizione non prevede la facoltà per il contravventore ammesso a pagare in sede amministrativa – nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa – di chiedere alcuna rateizzazione.
Il legislatore ha espressamente previsto (art. 318-ter, comma 1, d.lgs. n. 152/2006) la prorogabilità del termine originariamente imposto al contravventore, per provvedere all’adempimento alle prescrizioni impartite, ma non ha codificato analoga facoltà per quanto concerne il termine perentorio di trenta giorni di cui all’art. 318-quater, d.lgs. n. 152/2006, relativo al pagamento della “somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa”.
Pertanto, anche alla luce dell’esperienza maturata nell’analogo ambito delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, si consiglia di rappresentare immediatamente al contravventore ammesso al pagamento che nessuna istanza di rateizzazione presentata all’organo accertatore o al pubblico ministero, potrà essere accolta, poiché la legge non attribuisce tale potere, né al personale dell’organo accertatore, né al pubblico ministero.
Natura del termine di pagamento
Per quanto riguarda i dubbi di natura interpretativa relativi al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 318-quater, comma 2, d.lgs. n. 152/06, dalla giurisprudenza maturata in materia di sicurezza del lavoro e, altresì, dagli indirizzi emessi dalle Procure emergono letture orientate in maniera abbastanza omogenea.
In primo luogo, in merito alla natura del termine dei trenta giorni concesso per legge, ai fini del pagamento della sanzione pecuniaria da parte del trasgressore, si rileva una pressoché totale uniformità di lettura.
Le indicazioni fornite, infatti, concordano nel ritenere il termine in oggetto di natura perentoria.
Pertanto, per il buon esito della procedura sarà indispensabile che il trasgressore provveda al pagamento (o a fornire disposizione di pagamento) entro il suddetto termine.
In coerenza con tale lettura, molte Procure hanno sottolineato anche la “improrogabilità” del termine e, dunque – come evidenziato nel paragrafo che precede – l’impossibilità di rateizzare il pagamento della sanzione (principi già emersi nella giurisprudenza in materia di sicurezza del lavoro).
Varie Procure hanno precisato, inoltre, che il tardivo pagamento della sanzione risulta assimilabile al tardivo adempimento della prescrizione, ai fini dell’accesso alla procedura di oblazione in sede giudiziaria, ai sensi dell’art. 162-bis C.P. (aderendo, anche in questo caso, agli orientamenti della giurisprudenza in materia di sicurezza del lavoro).
Le linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione e la ricerca Ambientale (S.N.P.A) per l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis, d.lgs. 152/2006 (approvate con delibera del Consiglio S.N.P.A. n. 252/2024 del 23 luglio 2024), suggeriscono di aderire ai sopra citati orientamenti espressi dalle Procure, sottolineando tuttavia, l’importanza di individuare con certezza la data iniziale di decorrenza del termine, aspetto sul quale le disposizioni della Parte VI-bis, d.lgs. 152/06 non si soffermano.
Al fine di dare certezza a tale momento, si ricorda che il verbale di ammissione al pagamento deve essere notificato al trasgressore attraverso le ordinarie forme previste dal Titolo V del Codice di Procedura Penale.



