Introduzione
Per poter parlare di vendita di merci ingombranti è necessario introdurre il concetto di SIAD (Strumento d’Intervento per l’Apparato Distributivo).
Il SIAD è il principale strumento di pianificazione commerciale dei Comuni campani e ha la funzione di programmare e organizzare dove e come possano insediarsi le attività commerciali. Si tratta dell’insieme di regole, mappe e criteri con cui il Comune disciplina lo sviluppo commerciale coordinandolo con l’urbanistica.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della LR 7/2020, il SIAD è obbligatorio per i Comuni con più di 3.000 abitanti e dotati di PUC (Piano Urbanistico Comunale). Per i Comuni che non rientrano in tale categoria è comunque obbligatoria almeno l’approvazione del regolamento per le attività commerciali.
Definizione e normativa
Gli Esercizi Merci Ingombranti (EMI) sono definiti dall’articolo 24, comma 1, lettera “l”, della LR 7/2020. Rientrano in questa categoria gli esercizi commerciali che vendono merce non alimentare della quale il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, grandi elettrodomestici, legnami e materiali per l’edilizia.
Con la modifica apportata al TUC Campania dalla LR 20/2025, gli EMI sono autorizzati dal SUAP competente, previa domanda di apertura presentata con le stesse modalità delle medie strutture di vendita. La differenza consiste nel fatto che gli standard qualitativi, urbanistici e commerciali vengono valutati sulla superficie lorda e non su quella di vendita.
Gli esercizi di merci ingombranti sono regolamentati nello specifico dal Titolo II, Capo I, della LR 7/2020, a partire dall’articolo 32.
L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento della sede sono soggetti ad autorizzazione. L’istanza va presentata al SUAP del Comune in cui si intende avviare l’attività che, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, deve concludere il procedimento entro 90 giorni. Decorso tale termine senza provvedimento espresso, si applica il silenzio assenso.
Documentazione necessaria per l’autorizzazione
La domanda deve essere corredata da:
- Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente
- Relazione sull’iniziativa che si intende realizzare, con riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali
- Studio dell’area di attrazione commerciale e della funzione dell’insediamento nel contesto socioeconomico
- Studio dell’impatto sull’apparato distributivo dell’area (non obbligatorio per EMI < 1.500 mq)
- Progetto edilizio, comprensivo di planimetrie, sezioni e destinazioni d’uso
- Piano finanziario complessivo, articolato per fasi di realizzazione e gestione (3 anni)
- Studio dell’impatto ambientale (non obbligatorio per EMI < 1.500 mq)
- Studio dell’impatto sul traffico
- Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (non obbligatorio per EMI < 1.500 mq)
- Piano occupazionale, con indicazione delle figure professionali e delle iniziative di formazione
- Relazione sulla gestione degli acquisti e della logistica, con indicazione dei prodotti regionali trattati
- Piano di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
- Piano di attuazione del Codice del Consumo
Per le medie strutture con superficie lorda superiore a 400 mq, la domanda deve comprendere anche la SCIA antincendio o la documentazione necessaria per ottenerla.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 32, il Comune stabilisce tramite il SIAD le limitazioni di superficie massima degli EMI, anche in modo non uniforme sul territorio. Ciò significa che i limiti dimensionali possono variare da zona a zona.
Secondo il comma 3 dell’articolo 32, l’aggiunta o l’ampliamento della superficie oltre i limiti del SIAD è considerata nuova apertura e viene trattata come media o grande struttura di vendita, in base alle dimensioni.
Requisiti personali e strutturali
Requisiti personali
Per presentare la domanda al SUAP, il titolare e gli eventuali soci devono possedere i requisiti morali previsti dall’articolo 71, commi 1–5, del D.Lgs. 59/2010, richiamati dall’articolo 7, comma 1, della LR 7/2020.
Requisiti strutturali
Gli EMI devono rispettare i seguenti requisiti:
- Presenza di almeno un servizio igienico per ogni sesso e per persone con disabilità
- Se la superficie lorda supera i 1.500 mq, deve essere presente almeno uno dei seguenti servizi:
- attività artigianale
- esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
- attività di servizio alla clientela (es. agenzia di viaggio, parafarmacia)
- spazio sorvegliato per l’intrattenimento dei bambini
- centro per la cura della persona
- Piano di smaltimento dei rifiuti
Ai sensi dell’articolo 35 della LR 7/2020, gli EMI devono essere dotati di parcheggi secondo i criteri dell’allegato C:
- Superficie parcheggi = 1,5 × superficie lorda
(es.: superficie lorda 1.000 mq → parcheggio 1.500 mq)
La LR 20/2025 ha introdotto il comma 7 dell’articolo 35, che consente agli esercizi commerciali ubicati nelle zone omogenee A (DM 1444/1968) di garantire i parcheggi tramite convenzioni con parcheggi privati, anche in deroga ai coefficienti dell’allegato C.
Altri criteri strutturali:
- Area di movimentazione merci: minimo 0,05 × superficie lorda
- Area a uso pubblico: minimo 0,03 × superficie lorda
Sanzioni
- Apertura di EMI senza autorizzazione
32, c.1 e 145, c.2
Sanzione da 2.500€ a 15.000€ – PMR 5.000€
Autorità competente: Comune
Sanzione accessoria: cessazione dell’attività - Perdita dei requisiti morali o professionali
32, c.1 e 145, c.2
Sanzione da 2.500€ a 15.000€ – PMR 5.000€
Sanzione accessoria: cessazione dell’attività - Ampliamento merceologico o dimensionale non autorizzato
32, c.3 e 145, c.3
Sanzione da 2.500€ a 15.000€ – PMR 5.000€
Sanzione accessoria: cessazione dell’attività - Mancata esposizione dei prezzi
38 e 145, c.5
Sanzione da 500€ a 3.000€ – PMR 1.000€ - Mancata esposizione degli orari
39 e 145, c.5
Sanzione da 500€ a 3.000€ – PMR 1.000€ - Violazioni sulla vendita sottocosto
41 e 145, c.6
Sanzione da 500€ a 3.000€ – PMR 1.000€ - Violazioni sulla vendita di liquidazione
42 e 145, c.6
Sanzione da 500€ a 3.000€ – PMR 1.000€ - Violazioni sulla vendita di fine stagione
43 e 145, c.6
Sanzione da 500€ a 3.000€ – PMR 1.000€ - Violazioni sulla vendita promozionale
44 e 145, c.6
Sanzione da 500€ a 3.000€ – PMR 1.000€
Ai sensi dell’articolo 145, comma 7, gli esercizi merci ingombranti decadono se non iniziano l’attività entro 12 mesi dal rilascio dell’autorizzazione.



