Ordinanza contingibile e urgente: situazione pericolosa risalente e momento oltre il quale non è più accettabile per la collettività il rischio della verificazione del danno.

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Ordinanza contingibile e urgente: situazione pericolosa risalente e momento oltre il quale non è più accettabile per la collettività il rischio della verificazione del danno.

Con ordinanza contingibile e urgente il Sindaco del Comune di Torre Annunziata aveva ai proprietari di un immobile diroccato, di dare immediatamente inizio ai lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’immobile di loro proprietà.

Tale ordinanza veniva impugnata innanzi al T.A.R. Campania. La sezione VIII della sede napoletana, con Sentenza del 01/09/2025, n. 6033 ha rigettato il ricorso apprezzando la legittimità dell’atto gravato.

Il Collegio, in premessa, si riporta ai consolidati principi giurisprudenziali per cui la necessità di fronteggiare senza indugio una situazione di eccezionale urgenza consente alle autorità pubbliche, a tutela dell’interesse pubblico e comunque in via residuale, di ricorrere alla sollecita adozione, in deroga al diritto vigente, di misure extra ordinem a contenuto atipico e a carattere temporaneo, sempre nel rigoroso rispetto di presupposti e limiti di carattere procedurale e sostanziale. Occorre, in ogni caso, che l’Amministrazione verifichi preventivamente, attraverso un’accurata istruttoria, sulla base di prove concrete e non su mere presunzioni, che la situazione da fronteggiare non sia tale da consentire l’utile e tempestivo ricorso alle alternative ordinarie offerte dall’ordinamento, non giustificandosi, altrimenti, la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (in termini, Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; 25 maggio 2015, n. 2967; 5 settembre 2015, n. 4499, T.A.R. Puglia – Bari, sez. I, 24 marzo 2015, n. 479). Si è anche ampiamente chiarito come ai fini dell’esercizio legittimo del potere in questione rileva l’attualità della situazione di pericolo al momento dell’adozione del provvedimento sindacale nonché l’idoneità del provvedimento contingibile e urgente a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo sia risalente nel tempo.

Invero, la circostanza che la situazione pericolosa risalga nel tempo non comporta, per ciò solo, l’illegittimità dell’ordinanza sindacale atteso che il momento in cui l’ordinanza è adottata segna, infatti, il limite oltre il quale il rischio non è più accettabile per la collettività e si avverte come indispensabile l’intervento per scongiurare il danno (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 11 marzo 2024, n. 861, Consiglio di Stato sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5780).

Quindi, anche in presenza della fonte di un pericolo risalente nel tempo, l’attualità è data dal momento in cui l’istruttoria dimostri sia arrivato il momento oltre il quale la collettività non può attendere per scongiurare il danno.

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