La sentenza n. 135/2025 della Corte Costituzionale: profili di incostituzionalità del tetto retributivo nel pubblico impiego

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Con la sentenza n. 135 del 28 luglio 2025, la Corte costituzionale è intervenuta nuovamente sulla disciplina del limite massimo retributivo per i dipendenti pubblici, sancito dall’art. 13, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella L. 23 giugno 2014, n. 89. Il giudizio era stato sollevato in via incidentale da organi della giurisdizione amministrativa, in relazione alla compatibilità del tetto fisso di euro 240.000 annui con i principi costituzionali di indipendenza e adeguatezza della retribuzione.

La disposizione censurata prevedeva che il trattamento economico complessivo di dipendenti e dirigenti pubblici non potesse superare la soglia di 240.000 euro lordi annui. La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità parziale della norma nella parte in cui essa:

  • fissa un valore rigido e statico, non correlato all’evoluzione del trattamento dei vertici della magistratura;
  • ricomprende nel limite anche le indennità per funzioni elettive e di autogoverno dei magistrati, interferendo con le garanzie di autonomia e indipendenza sancite dagli artt. 101, 104 e 108 Cost.

La Consulta ha ribadito un principio già presente nella giurisprudenza precedente: la legittimità di un tetto retributivo può essere riconosciuta solo se:

  • è temporaneo e giustificato da esigenze straordinarie di finanza pubblica;
  • è parametrato al trattamento economico onnicomprensivo del Primo Presidente della Corte di Cassazione. Tale ancoraggio assicura un livello retributivo coerente con il ruolo istituzionale e costituzionalmente protetto della magistratura.

La Corte ha censurato la disciplina per il suo carattere strutturale e permanente, non più giustificato da contingenze emergenziali, e per la rigidità del valore fisso. Ciò comporta una violazione:

  • dell’art. 36 Cost., per inadeguatezza potenziale della retribuzione;
  • degli artt. 101, 104 e 108 Cost., per interferenza con le garanzie di indipendenza della magistratura;
  • del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., per la sproporzione tra finalità di contenimento della spesa e mezzo prescelto.

La dichiarazione di incostituzionalità ha efficacia solo dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U., in ragione della natura di incostituzionalità sopravvenuta. Ne deriva che le somme percepite in applicazione del tetto fino a tale momento restano definitivamente acquisite all’erario, in ossequio al principio di certezza del diritto e alla tutela della finanza pubblica.

La Corte ha rimesso al legislatore, mediante D.P.C.M. adottato previa acquisizione del parere parlamentare, la ridefinizione del limite retributivo, secondo il parametro costituzionalmente corretto. Spetta dunque al Governo predisporre un sistema dinamico, che segua le variazioni del trattamento del Primo Presidente della Cassazione, evitando rigidità incompatibili con i principi costituzionali.

La decisione della Corte costituzionale si pone in linea con orientamenti espressi anche in sede europea. In particolare:

  • La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 25 febbraio 2025 (cause riunite C-146/23 e C-374/23), ha affermato che riduzioni retributive non proporzionate e permanenti a carico dei magistrati si pongono in contrasto con i principi di indipendenza e imparzialità garantiti dall’art. 19 TUE e dall’art. 47 della Carta di Nizza.
  • La Corte EDU ha più volte sottolineato che misure di compressione economica devono rispettare il criterio di proporzionalità e non compromettere l’essenza del diritto tutelato (art. 6 CEDU in materia di indipendenza dei giudici).

Il richiamo a tali precedenti dimostra l’esistenza di un quadro convergente: la tutela dell’indipendenza della magistratura e dell’adeguatezza retributiva è un valore costituzionale comune agli ordinamenti nazionali ed europei.

La sentenza n. 135/2025 segna un passaggio significativo nella giurisprudenza costituzionale sul pubblico impiego: essa conferma la legittimità in astratto di misure di contenimento retributivo, ma riafferma la necessità che esse siano proporzionate, temporanee e ancorate a parametri istituzionali dinamici.

La decisione ha, inoltre, un effetto sistemico, poiché investe l’intero comparto pubblico e non soltanto la magistratura. Essa si colloca in un contesto europeo che insiste sulla salvaguardia dell’indipendenza giudiziaria quale presupposto essenziale dello Stato di diritto.

 

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