Terra dei fuochi: importanti modifiche in arrivo al Testo Unico dell’Ambiente

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro della giustizia Carlo Nordio, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha approvato, in data 30 luglio 2025, un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi.

Il provvedimento – di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – mira a contrastare i reati ambientali e a tutelare maggiormente la salute pubblica e l’ambiente.

Tra le novità più importanti, s’introduce la possibilità di arresto in flagranza differita anche per i reati ambientali più gravi, come il disastro ambientale e il traffico illecito di rifiuti. Vengono inasprite le pene per l’abbandono e la gestione non autorizzata di rifiuti, con misure accessorie come la sospensione della patente, il fermo del veicolo e l’esclusione dall’Albo dei gestori ambientali per le imprese non in regola.

Per contrastare l’abbandono di rifiuti da veicoli sarà possibile utilizzare anche immagini di videosorveglianza.

Inoltre, si prevede l’amministrazione giudiziaria delle aziende coinvolte in attività inquinanti, soprattutto se legate alla criminalità organizzata.

Sono stanziati 15 milioni di euro per il 2025 per la rimozione dei rifiuti e l’avvio delle attività di bonifica, che saranno successivamente integrati con ulteriori risorse per bonifiche e messa in sicurezza

Per effetto del decreto-legge, recante le “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi”, saranno modificati, peraltro, gli articoli 255, 256 e 256-bis, d.lgs. n. 152/2006 e introdotti nel “Testo Unico dell’Ambiente l’articolo 255-bis e l’articolo 255-ter.

Articolo 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

Dopo il comma 1 è inserito il seguente

«1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro.»;

Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Fuori dai casi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l’abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»;

Dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. L’accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.».

Dopo l’articolo 255 sono inseriti i seguenti:

Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari)

  1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:
  2. a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

  1. b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi)

  1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

  1. a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

  1. b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
  2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

All’articolo 256 sono proposte le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

1.1) all’alinea, le parole: «è punito:» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.»;

1.2) le lettere a) e b) sono abrogate;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

  1. a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

  1. b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.»;

3) il comma 2 è abrogato;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.»;

5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

  1. a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

  1. b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.»;

6) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis,»;

7) al comma 5, le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro».

All’articolo 256-bis sono proposte le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.»;

2) il comma 3 è abrogato;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

  1. a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

  1. b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l’incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.»;

4) al comma 4, le parole: «il fatto di cui al comma 1 è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi».

5) al comma 6, il primo periodo è soppresso.

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