Quesito: Evento privato con biglietto di ingresso con cena – titoli autorizzativi

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Domanda:

Salve, se un evento organizzato da un imprenditore comprende soltanto una cena con biglietto di ingresso per 500 persone, con musica detta di allietamento, svolta in un ambiente dato in concessione da un Ente Pubblico e cena fornita con catering, secondo il vostro autorevole parere occorre che l’organizzatore richieda licenza ex art. 68/69/80 tulps e previsione impatto acustico? Occorre la CCVLPS? Grazie

Settore P. M. Roma

Riposta:

Si premette che la tipologia di manifestazione indicata nel quesito, a parere dello scrivente, non è soggetta ad autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 68 e 69 tulps e non necessita neanche della verifica della sicurezza degli impianti e attrezzature ai sensi del successivo art. 80 tulps con il parere della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

L’attività è soggetta  esclusivamente ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ove avrà luogo l’evento programmato di somministrazione di alimenti e bevande.

Esaminiamo, in particolare, i vari aspetti dell’attività in esame.

Il privato imprenditore che ha interesse ad organizzare, a pagamento, in un’area concessa da un Ente pubblico, una cena per 500 persone, con biglietto di ingresso alla sala e con allietamento di musica d’ascolto, in questo caso specifico, è soggetto esclusivamente a presentazione di una Scia per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge Regione Lazio 6/11/2019, n. 22, art. 79, per un numero limitato di persone.

L’esercizio dell’attività senza la presentazione della Scia è punito ai sensi del successivo art. 85, comma 2, lett. a) con sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 15.000, con p.m.r. di € 5.000.

Invece, per la preparazione e somministrazione della cena, il responsabile del catering incaricato dell’organizzazione, dovrà provvedere, con attrezzature proprie o del locale, ad allestire la cena per tutti gli ospiti partecipanti all’evento e curare il servizio ai tavoli.

Per tale attività quest’ultimo dovrà presentare al Suap del comune, sede dell’evento, una scia per l’attività di preparazione e somministrazione dei prodotti alimentari, nonché una scia sanitaria ai sensi del D. Lgs. 193/07, che attesti la igienicità delle strutture e delle attrezzature utilizzate per la preparazione dei prodotti da somministrare.

La mancata presentazione di tale scia è punita ai sensi dell’art. 6, comma 3, con sanzione pecuniaria da € 1.500 a € 9.000, con p.m.r. di € 3.000.

Infine, per quanto riguarda la musica di allietamento o d’ascolto, l’organizzatore dell’evento ha, tuttavia, l’onere di un adempimento indispensabile, relativo alla presentazione al comune della documentazione di previsione di impatto acustico di cui all’art. 8, comma 2, della legge 447/95.

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