Proroga dello scudo erariale e dolo in senso penalistico

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Proroga dello scudo erariale e dolo in senso penalistico

 

Recita l’articolo 1 del Decreto legge 12/05/2025, n. 68 (convertito con la Legge 02/07/2025, n. 100, pubblicata nella Gazz. Uff. 4 luglio 2025, n. 153):   “Il termine di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilità erariale è differito al 31 dicembre 2025. La disciplina ivi prevista trova applicazione anche per i fatti commessi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto”.

 

Il secondo comma dell’art. 21 del D.L. 76/2020 si compone di due periodi.

Con il primo si definisce il periodo temporale di vigenza, oggi esteso al 31 dicembre 2025, della limitazione alla responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’art. 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20. Limitazione (qui la seconda parte primo periodo) ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. Il Legislatore ha quindi prorogato il c.d. scudo erariale mantenendo il percorso di incisione sulla struttura della responsabilità per danno erariale (rimuovendo su uno dei due elementi psicologici che ne consentono la contestazione, ossia la colpa grave).

Il secondo periodo dell’art. 21, comma 2, contiene invece l’eccezione alla prescrizione in esame secondo cui «la limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente». In buona sostanza, in accordo a tale disposizione, nei casi di danni cagionati da comportamenti omissivi, o mediante inerzia, i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’ art. 1, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, rispondono tanto per dolo quanto per colpa grave.

La ratio sottesa alla scelta normativa di introdurre lo “scudo erariale” mira, quindi, a far sì che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare, i.e. omissioni e inerzie, rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.

Ricordiamo tuttavia anche il primo comma dell’articolo 21 del DL 76/2020 “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”.

Deve trattarsi di dolo penalistico o dolo civilistico?

La risposta è: dolo penalistico, con richiamo concettuale all’articolo 43 del codice penale

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