Si deve essere condannati per incendio, anche quando si butta la cicca di sigaretta accesa e da essa parte la “sterpaglia”.
Il titolo non è una fantasia dell’autore. Si tratta, al contrario, della risultanza della sentenza del Tribunale Pescara, del 16/04/2025, n. 204.
La condanna è stata resa possibile dalla tempestiva visione delle immagini della videosorveglianza ai Carabinieri. Dalla visione del video di sorveglianza è stato possibile ricostruire la dinamica degli eventi nei termini che seguono: un uomo scende da un camion, si avvicina al ciglio della strada e si inginocchia, come per lasciare qualcosa a terra. L’uomo rimane per qualche secondo fermo in piedi e, quasi nell’immediato, inizia a vedersi del fumo che si innalza proprio dal punto in cui l’uomo si era chinato. Poi, lo stesso uomo tenta di spegnere l’incendio, che nel frattempo aveva iniziato a propagarsi nel terreno adiacente a ciglio della strada, con un tubo dell’irrigazione. Questi elementi provano, per il Tribunale la penale responsabilità dell’imputato.
Il materiale probatorio acquisito consente di superare ogni ragionevole dubbio sul fatto che l’innesco dell’incendio sia riconducibile, sia sul piano eziologico che sul piano psicologico, alla condotta posta in essere dall’imputato, atteso che le fiamme si sono innescate esattamente nei momenti immediatamente successivi al gesto dell’imputato di chinarsi sul ciglio della strada e di lasciare qualcosa a terra, mentre nei momenti antecedenti al passaggio del camion non risultano esservi tracce né di fumo né di fiamme.
L’evento è quindi ascrivibile alla nozione giurisprudenziale di “incendio”. Sul punto occorre rilevare che ai fini dell’integrazione del delitto di incendio (nella specie, colposo), occorre distinguere tra il concetto di “fuoco” e quello di “incendio”, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone (ex multis, Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 46402 del 14 dicembre 2021). Sotto questo profilo, osserva il Tribunale che: le fiamme erano idonee a porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone, atteso che erano sorte all’interno di un’area adiacente ad un centro commerciale ed erano, pertanto, suscettibili di ampia propagazione ed elevata potenzialità diffusiva. Le proporzioni dell’incendio non possono ritenersi trascurabili, essendo stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e dovendosi tenere conto delle dimensioni dell’area interessata dalle fiamme – pari a circa 200 metri quadri, come dalla relazione di intervento. Detti elementi sono idonei a rappresentare la significatività dell’evento di incendio, che non può che considerarsi di vaste proporzioni.
Venendo al trattamento sanzionatorio, il prevenuto viene condannato a sei mesi di reclusione (riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena), al pagamento delle spese processuali e delle conseguenze civilistiche.



