PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA – AMMESSO IL COSIDDETTO “ ASSESSMENT” (PROVA ORALE O COLLOQUIO TECNICO)

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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione II) con sentenza n. 11827 del 17 giugno 2025 ha ritenuto che non servire basarsi solo su criteri oggettivi e automatici e che è pienamente legittima l’utilizzo del colloquio tecnico-pratico (cd valutazione) nelle procedure di progressione verticale “in deroga”, come previsto dall’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 13, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 2022.

Il detto TAR, rinviando ai recenti precedenti nei quali aveva già avuto modo di pronunciarsi in senso favorevole all’Amministrazione, ha ribadito che:

– “Posta la natura latu sensu concorsuale della progressione verticale, sia pure con la specificità che la caratterizza rispetto al modus procedendi del concorso esterno o interno tradizionale, si ritiene che la previsione del colloquio non sia irragionevole, rientrando appieno nell’alveo della discrezionalità amministrativa della pa la previsione di un meccanismo che assegna una quota (per altro non maggioritaria) del punteggio all’accertamento delle competenze maturate dal utilizzare allo scopo di verificare l’idoneità prognostica dello stesso a transitare nel profilo professionale superiore (cd. accertamento), del resto, rappresenta comunemente uno strumento idoneo a verificare l’attitudine del candidato a transitare nel diverso profilo richiesto, implicando la verifica delle competenze acquisite “sul campo” e la maggiore o minore rispondenza al profilo professionale superiore rispetto a quello nel quale l’esperienza è maturata” (da Tar Roma, 24.2.2025, n.4036);

– “La giurisprudenza amministrativa ha già confermato la legittimità dell’uso di tecniche di valutazione nelle selezioni pubbliche, riconoscendole come strumenti idonei a valutare il potenziale dei candidati (TAR Lombardia, sent. 2058/2023, TAR Campania, Sez. II, n. 1620 dell’11 marzo 2024 e quella TAR Puglia, Sez. I, n. 538 del 30 aprile 2024).

Questa Sezione ha, inoltre, già avuto modo di rilevare (sentenza n. 18764/2024) come la scelta dell’Amministrazione di svolgere il colloquio in modalità tecnico-pratica anziché meramente motivazionale non appare irragionevole, ove si consideri, fra l’altro, che il colloquio tecnico-pratico (rispetto a quello motivazionale) è più aderente alla necessità di valorizzare i requisiti di “esperienza” maturati (come previsto dall’art.52, co.1 bis). D.Lgs.n.165/2001 e dall’art.13, co.6-7 ccnl enti locali), in relazione al profilo professionale interessato, consentendo un apprezzamento, caso per caso e in concreto, delle capacità del candidato” (da Tar Roma, 13.3.2025, n.5290).”

sentenza TAR Lazio 11827 del 2025

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