A partire dal 12 giugno 2024, data ufficiale della sua entrata in vigore, il Decreto 11 aprile 2024 — adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 — ha introdotto un quadro normativo completamente rinnovato in materia di collocazione e utilizzo dei dispositivi per il rilevamento elettronico della velocità.
Si tratta di una riforma attesa da tempo, pensata per riportare uniformità, trasparenza e rigore tecnico-giuridico in un ambito che, negli ultimi anni, ha generato incertezze applicative, contenziosi e un crescente senso di sfiducia da parte dei cittadini. Troppo spesso, infatti, gli autovelox sono stati percepiti come strumenti finalizzati più alla sanzione che alla sicurezza, anche a causa di pratiche disomogenee tra territori e gestioni talvolta opache.
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, vengono stabiliti criteri oggettivi, vincoli tecnici e limiti giuridici chiari, differenziati in base alla tipologia di strada, al tipo di dispositivo utilizzato e alla modalità di controllo adottata. Le novità non riguardano solo la collocazione, ma anche la gestione, la responsabilità degli accertamenti, la protezione dei dati personali e il coordinamento tra forze di polizia.
Quello che segue è un approfondimento operativo e ragionato rivolto agli enti locali, alla polizia locale e a tutti gli operatori pubblici, per comprendere appieno cosa cambia, come adeguarsi e quali opportunità si aprono per una gestione più legittima e condivisa del controllo della velocità.
Cosa si può fare e dove: le regole per ogni tipo di strada
Una delle principali innovazioni riguarda il principio di differenziazione per tipologia di strada. Il decreto classifica i requisiti per l’installazione degli autovelox (sia fissi che mobili) in base alla classificazione tecnica delle strade prevista dal Codice della Strada.
Sulle autostrade (tipo A) e sulle extraurbane principali (tipo B), ad esempio, i dispositivi sono ammessi se il limite di velocità imposto non è inferiore di oltre 20 km/h rispetto al limite generalizzato (110 km/h). Deroghe sono ammesse solo in presenza di comprovate criticità strutturali o di sicurezza, e a condizione che il limite ridotto sia segnalato per almeno 2.000 metri. In questi contesti è anche autorizzato il controllo della velocità media (SICVe), su tratti omogenei, privi di svincoli e lunghi almeno 1.000 metri.
Per le strade extraurbane secondarie (tipo C) e le strade locali extraurbane (tipo F), la regola è simile ma con soglie inferiori: il limite minimo dev’essere pari o superiore a 70 km/h, oppure inferiore solo se vi sono ostacoli oggettivi alla sicurezza (assenza di piazzole, visibilità limitata, traffico intenso). Anche qui vale la possibilità del controllo della velocità media, ma solo su tratti di almeno 1.000 metri e a condizioni uniformi.
Nelle strade urbane, le regole diventano più selettive. Nelle urbane di scorrimento (tipo D) si può installare un autovelox se il limite è di almeno 50 km/h, oppure inferiore ma comunque giustificato da criticità documentate (incidentalità, curve pericolose) e purché sia esteso per almeno 400 metri. Per le urbane di quartiere (tipo E) e le urbane locali (tipo F) l’autovelox è consentito solo se il limite è di 50 km/h. Le strade ciclabili (E-bis) e gli itinerari ciclopedonali (F-bis) prevedono l’uso dei dispositivi solo se il limite è di almeno 30 km/h, segnalato per almeno 250 metri.
In tutti i casi, il decreto introduce distanze minime obbligatorie:
- Almeno 1.000 metri tra il segnale del limite e l’autovelox su strade extraurbane;
- Almeno 200 metri di distanza su urbane di scorrimento (tipo D);
- Almeno 75 metri su altre strade urbane;
- Distanze minime tra due dispositivi (da 500 a 4.000 metri, a seconda della strada) per evitare la frammentazione eccessiva dei controlli.
Autovelox sotto controllo pubblico: nessuna delega alle imprese
Una delle innovazioni più attese riguarda la gestione degli autovelox. Il decreto stabilisce con chiarezza che solo gli organi di polizia stradale o locale possono svolgere l’attività di accertamento delle violazioni. Nessuna fase sostanziale può essere affidata a soggetti esterni, né per la convalida delle immagini né per la redazione dei verbali.
Tuttavia, è ammesso il supporto tecnico accessorio da parte di soggetti terzi, ad esempio per la stampa, l’imbustamento o l’inserimento dati. Anche in questi casi, però, la gestione dev’essere documentata, formalizzata con contratto e svolta sotto il diretto controllo degli organi pubblici. È vietato legare il pagamento del servizio al numero di multe, principio che chiude la porta a ogni forma di incentivo improprio.
Coordinamento tra forze di polizia: fine dei controlli disorganizzati
Per evitare sovrapposizioni tra comandi diversi e garantire una pianificazione coerente, il decreto introduce l’obbligo di coordinamento operativo in sede di Conferenza Provinciale Permanente, sotto la guida del prefetto. Qui si dovranno concordare giorni, orari e tratte di intervento, anche tenendo conto della presenza di altri dispositivi già attivi, della sicurezza per gli operatori e della rotazione delle postazioni mobili.
Protezione dei dati: più tutela per i cittadini
Il nuovo decreto dedica grande attenzione alla protezione dei dati personali. Le immagini devono essere conservate solo in caso di infrazione e non devono mai essere inviate con il verbale al domicilio del cittadino. Le riprese frontali dei veicoli sono consentite solo se i dispositivi oscurano automaticamente i volti dei passeggeri.
Il diritto di accesso è garantito su richiesta, ma sempre nel rispetto della privacy degli altri utenti eventualmente ripresi.
Adeguamento obbligatorio entro 12 giugno 2025
Il decreto impone un termine preciso: entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore — quindi entro il 12 giugno 2025 — tutti gli autovelox già esistenti dovranno essere verificati e, se necessario, adeguati alle nuove regole. In caso contrario, dovranno essere disattivati fino al completo rispetto dei requisiti tecnici e normativi previsti.
Questa scadenza costituisce un impegno concreto per tutte le amministrazioni coinvolte: richiederà analisi tecniche, revisione delle postazioni esistenti, aggiornamento dei contratti e nuova pianificazione operativa.



