L’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) è il provvedimento istituito dal d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, rilasciato su istanza di parte, che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore.
Il d.P.R.individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall’A.U.A., alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province autonome.
Esso prevede l’accorpamento in un unico provvedimento autorizzativo, l’autorizzazione unica ambientale, della durata di 15 anni, dei seguenti titoli abilitativi:
- Autorizzazione agli scarichi idrici di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Comunicazione o nulla osta sull’impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L’A.U.A., come disciplinata nel Regolamento, si pone come strumento di semplificazione amministrativa, che risponde alla duplice esigenza di garantire la tutela dell’ambiente, riducendo, contestualmente, gli oneri burocratici a carico degli operatori — sia privati, che pubblici — determinando, conseguentemente, un netto miglioramento, in termini di efficienza, dell’intero sistema autorizzativo. In tale ottica, le principali novità introdotte dal nuovo regime autorizzativo, concernono gli aspetti procedurali ed amministrativi del nuovo provvedimento autorizzativo, restando viceversa inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative settoriali.
Il Regolamento individua la Provincia — salvo diverse indicazioni previste dalle normative regionali — quale Autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’A.U.A., ribadendo il ruolo del Suap, quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, ai sensi del d.P.R. n. 160/2010.
Il caso esaminato dal TAR Toscana, Sezione II, 14 novembre 2022, n. 1303
La società “Distilleria Deta s.r.l.” è titolare di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 7707 del 12 agosto 2016.
L’impresa, con istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, ha chiesto l’aggiornamento dell’autorizzazione con modifica sostanziale relativamente alle emissioni in atmosfera, per un incremento della produzione della vinaccia da avviare alla lavorazione e il conseguente aumento della portata di emissione e una durata dell’emissione pari a 300 gg/anno, oltre che lo spostamento fisico del punto di emissione, con variazione della quota da 20 a 60 metri, mediante la realizzazione di un nuovo camino dell’altezza, appunto, di 60 metri.
La conferenza dei servizi si è conclusa da un lato, con l’affermazione che “per ridurre le emissioni di polveri e la diffusione degli odori nell’abitato circostante non c’è altra soluzione se non quella di installare il nuovo elettrofiltro e di innalzare il camino di 60 metri”, e dall’altro, con l’approvazione della modifica sostanziale proposta dall’impresa con diverse prescrizioni. Ha fatto seguito il rilascio, da parte del Comune di Barberino Tavarnelle, del permesso di costruire 23 marzo 2021, n. 2021, per realizzare il nuovo camino alto 60 metri e da parte dello Sportello Unico dell’autorizzazione unica ambientale 23 marzo 2021, n. 21.
Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Nella controversia in esame, i ricorrenti impugnano il decreto del Responsabile del Settore autorizzazioni ambientali della Direzione Ambiente ed energia della Regione Toscana 19 febbraio 2021, n. 2582, avente ad oggetto l’aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale dello stabilimento della distilleria DETA s.r.l. nel Comune di Barberino Tavarnelle, unitamente a tutti gli atti presupposti e conseguenti ivi compresi i verbali delle conferenze di servizi; i pareri espressi dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (nel seguito anche “agenzia”) e il permesso di costruire 23 marzo 2021, n. 2021, rilasciato alla controinteressata dal citato Comune.
L’aggiornamento dell’autorizzazione ambientale ha ad oggetto una modifica sostanziale dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera consistente in un incremento della produzione (ossia della vinaccia da avviare alla lavorazione) ed il conseguente aumento della portata di emissione al punto E1 fino a 75.000Nmc/h e una durata dell’emissione pari a 300 gg/anno, oltre che lo spostamento fisico di quest’ultimo punto di emissione E1 con variazione della quota da 20 a 60 metri mediante la realizzazione di un nuovo camino dell’altezza, appunto, di 60 metri. Per quest’ultima è stato rilasciato il permesso di costruire oggetto anch’esso di gravame.
Il ricorso principaleè stato ritenuto infondato dai giudici amministrativi, per i quali:
«Nel caso di specie è applicabile l’autorizzazione unica di cui al d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, istituto che comprende nel suo ambito di applicazione le categorie di imprese di cui all’art. 2 del decreto del Ministero della Attività produttive 18 aprile 2005 ovvero microimprese, piccole imprese e medie imprese. Esso non sostituisce tutti i titoli necessari alla realizzazione di un’opera ma unicamente quelli indicati all’art. 3 del medesimo decreto, tra cui non è compreso il titolo edilizio, per il quale occorre attivare uno specifico procedimento.
Anche le Linee guida regionali per l’applicazione delle procedure in materia di autorizzazione unica ambientale, approvate con deliberazione di Giunta 3 dicembre 2018, n. 1332, distinguono due categorie di procedimenti a seconda che sia necessario acquisire solo l’autorizzazione unica ambientale o, oltre a questa, anche altri atti di assenso. In quest’ultimo caso compete allo Sportello Unico convocare la conferenza di servizi mentre la Regione svolge la funzione di coordinamento dei soggetti competenti in materia ambientale, anche mediante la conferenza di servizi istruttoria
Poiché la controinteressata ha presentato istanza di modifica sostanziale dell’autorizzazione unica ambientale senza chiedere ulteriori titoli è stata convocata la conferenza di servizi da parte della Regione, nel corso della quale è emersa la necessità di richiedere un titolo edilizio per innalzare il camino.
Ma l’acquisizione di quest’ultimo era estraneo al procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale e, pertanto, correttamente la questione è stata rinviata al soggetto competente in materia edilizia, ovvero il Comune di Barberino Tavarnelle».
Nella prospettazione dei ricorrenti la questione edilizia avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione nell’ambito del procedimento per la modifica dell’autorizzazione ambientale.
Tale tesi non è stata accolta dai giudici amministrativi, poiché avrebbe comportato un aggravio procedimentale e anche (e soprattutto) un difetto di competenza, essendo chiamate a decidere sulla questione edilizia amministrazioni che non possiedono attribuzioni in materia.



