L’ANAC è stata chiamata a valutare la sussistenza di un’ipotesi di conflitto, anche soltanto potenziale, nel caso di assegnazione contestuale di un funzionario titolare di posizione organizzativa/elevata qualificazione (Comandante dell’ufficio di Polizia Municipale) e di un istruttore sottoposto (Agente di Polizia Municipale) al medesimo ufficio, legati da rapporto di parentela in linea verticale (genitore/figlio).
L’Autorità, con il parere anticorruzione n. 872 dell’11 marzo 2025, ha fornito al RCPT dell’ente interessato, le seguenti indicazioni:
– sussiste l’obbligo dichiarativo in capo al Comandante della Polizia municipale circa il rapporto di parentela in linea retta con l’istruttore (Agente di Polizia Municipale), a lui sottoposto e operante nel medesimo Ufficio;
– la sussistenza di relazioni familiari tra capi e sottoposti (rispettivamente Comandante e Agente della Polizia municipale) non dà luogo a fattispecie di incompatibilità. Ciò nonostante, il Dirigente sarà tenuto ad astenersi da tutte quelle attività, decisioni, valutazioni che producano un beneficio/nocumento – diretto o indiretto – al parente in linea retta a lui sottoposto. Analogamente,
quest’ultimo sarà tenuto a considerare le circostanze nelle quali astenersi per evitare ogni posizione di conflitto e condizionamento;
– resta fermo che il soggetto competente a verificare la sussistenza di ipotesi di conflitto nel caso concreto e valutare le dichiarazioni rese è l’amministrazione tenuta altresì a mettere in atto le specifiche misure declinate nel Codice di comportamento del omissis agli artt. 5, 6 e 12, atte a prevenire eventuali conflitti di interessi e cui si rinvia. L’Amministrazione potrà anche prevedere cautele ulteriori rispetto a quelle ordinarie rafforzando ad esempio le misure di trasparenza per le scelte adottate e prevedere che il dirigente dovrà trasferire ad un sostituto (es. Vice-Comandante) alcune delle proprie competenze per l’adozione di atti specifici. Per l’individuazione di ulteriori misure possono essere utili i suggerimenti forniti da ANAC nel PNA 2019 (cfr. Parte III § 1.4).
Parere anticorruzione del 11 marzo 2025 – fasc.872.2025


