L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n.287, nell’ adunanza del 28 gennaio 2025, nell’atto di segnalazione n. AS2064 ha svolto alcune considerazioni in merito alle procedure di affidamento di uno stadio di un comune, nonché ad alcune previsioni del Regolamento comunale per l’affidamento della gestione di impianti sportivi.
L’Autorità ha evidenziato che, con l’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, disciplinato dal D. Lgs. 36/2023, e del D. Lgs. 38/2021, per la concessione di impianti sportivi non è più consentito il ricorso all’affidamento diretto poiché l’attuale normativa richiede l’adozione di procedure pubbliche o negoziate, con l’obbligo di consultare almeno dieci operatori economici.
“Al riguardo, l’Autorità ricorda che, secondo l’articolo 6, commi da 1 a 3, del D.lgs.n.38/20211, l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali “deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive”. Ove intenda ricorrere a terzi, il Comune ne affida la gestione “in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari”, nel rispetto del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs.n.36/2023) e della normativa euro-unitaria vigente. Uno dei principi cardine del nuovo Codice dei contratti pubblici è quello di accesso al mercato, sulla base del quale “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità” (articolo 3 del D.lgs.n.36/2023).
Il Codice dei contratti pubblici (di seguito, “Codice”) non consente infatti il ricorso all’affidamento diretto in caso di concessione di servizi, per il quale deve farsi ricorso a procedura pubblica (articolo 182) oppure a procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (articolo 187). Il ricorso ad affidamenti diretti in casi del genere è stato escluso anche dal MIT in due recenti pareri (n. 2409 e n. 2441 del 2024).
Il Codice, inoltre, supera la distinzione fra impianti privi o aventi rilevanza economica. Anche il TAR Emilia Romagna -Sezione Parma ha proprio sottolineato che “la scelta del legislatore del 2023 è stata quella di operare una radicale inversione di rotta rispetto alla previgente disciplina, regolamentando autonomamente l’affidamento di tali contratti senza alcun rinvio alle disposizioni dettate per i contratti di appalto e, in particolare, senza alcun richiamo all’articolo50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Allora, la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dall’articolo187 […], ferma restando l’opzione dell’ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, dellaParte II del Libro IV del Codice”2. Pertanto, la regola da seguire è l’evidenza pubblica, potendo rilevare gli aspetti associativi e sportivi locali in sede di criteri e di attribuzione del punteggio da valutare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”
L’Autorità, ha anche censurato il Regolamento per l’affidamento della gestione di impianti sportivi adottato dall’ente e le procedure di affidamento seguite per la concessione dello stadio comunale in quanto contenenti misure restrittive delle condizioni di concorrenza previste dal quadro normativo vigente.
L’Autorità ha auspicato che, al fine di superare le criticità concorrenziali derivanti da quanto sopra evidenziato, il Comune provveda a intraprendere le iniziative di controllo e revisione per ripristinare condizioni di concorrenza nelle procedure di affidamento degli impianti comunali.”


