Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2025, n. 1829
ll Consiglio di Stato chiarisce che le amministrazioni comunali possono utilizzare, in sede di gara, capitolati speciali d’appalto predisposti da altri enti, anche in assenza di un’istruttoria autonoma, a condizione che il corrispettivo risulti proporzionato all’effettivo volume delle prestazioni. Una soluzione particolarmente utile per i Comuni di minori dimensioni, purché sia rispettato il principio di adeguatezza previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 36/2023).
Con la sentenza n. 1829 del 4 marzo 2025, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una società che aveva impugnato l’aggiudicazione di una gara per la concessione dei servizi cimiteriali, lamentando che il capitolato speciale d’appalto fosse stato copiato passivamente da quelli adottati da altri Comuni, in particolare con riferimento alla tabella delle tariffe, e senza alcuna istruttoria ad hoc.
I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto infondata la censura, osservando che i servizi cimiteriali sono standardizzati e tutti necessari, a prescindere dalla dimensione del Comune o dal numero dei suoi abitanti. In tale contesto, è dunque ammissibile che l’amministrazione riutilizzi un modello di capitolato già adottato da altri enti, a patto che venga assicurata la proporzionalità del corrispettivo rispetto ai servizi effettivamente richiesti.
La sentenza si inserisce nel solco del principio di proporzionalità sancito anche dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), che all’art. 30 impone alle stazioni appaltanti di strutturare le procedure “in modo proporzionato alla natura, all’oggetto e all’importanza del contratto pubblico”, con attenzione al rapporto tra obblighi contrattuali e onerosità economica.
Il principio affermato dalla giurisprudenza si rivela particolarmente utile per i Comuni di piccole e medie dimensioni, che possono legittimamente ricorrere a schemi collaudati, riducendo i costi di predisposizione documentale. Resta essenziale, però, garantire la corretta taratura del capitolato alle esigenze specifiche del territorio, in coerenza con il quadro normativo e giurisprudenziale.


