Le biciclette elettriche, meglio conosciute come e-bike o bici a pedalata assistita, rientrano nella categoria dei velocipedi definiti dall’articolo 50 del D.Lgs. 285/92. Si tratta di veicoli a due o più ruote azionati dalla forza muscolare del conducente, che possono essere dotati di un motore di ausilio con una potenza nominale massima di 250W e che non superi i 25 km/h quando è attivato.
Affinché un’e-bike sia considerata un velocipede:
- Il motore elettrico deve funzionare esclusivamente come ausilio alla pedalata e disattivarsi automaticamente quando il conducente smette di pedalare o quando si raggiungono i 25 km/h.
- Non deve essere dotata di acceleratore (ovvero, il motore non può funzionare autonomamente senza pedalata).
Oltre a questi limiti, una bicicletta elettrica per essere classificata come velocipede deve rispettare anche i requisiti stabiliti dalla Direttiva europea 2002/24/CE, recepita in Italia con il Decreto MIT del 31/01/2004. Le sue dimensioni non possono superare:
- 1,30 m in larghezza
- 3,00 m in lunghezza
- 2,20 m in altezza
E-bike e obblighi di circolazione
Essendo un velocipede, una bici a pedalata assistita non prevede:
- Limiti di età per la guida
- Obbligo di patente o patentino
- Obbligo di casco
- Obbligo di assicurazione
I conducenti, tuttavia, devono rispettare le regole previste dal Codice della Strada:
- Fuori dalle strade urbane ciclabili, se le condizioni del traffico lo richiedono, i ciclisti devono procedere in fila unica. Nei centri abitati, non possono procedere affiancati in più di due. Fuori dai centri abitati, è obbligatorio procedere in fila unica, salvo che uno dei ciclisti sia un bambino sotto i 10 anni.
- È obbligatorio mantenere il controllo del manubrio con almeno una mano e tenere braccia e mani libere.
- È vietato trainare veicoli, condurre animali o farsi trainare da altri veicoli (salvo specifiche eccezioni).
- Se possono costituire un intralcio o un pericolo per i pedoni, i ciclisti devono condurre la bici a mano.
- È vietato trasportare altre persone, a meno che la bicicletta non sia progettata per farlo. Tuttavia, un conducente maggiorenne può trasportare un bambino fino a otto anni di età, se quest’ultimo è opportunamente assicurato con attrezzature omologate (articolo 68, comma 5 CDS).
- Chi circola fuori dai centri abitati di notte o in galleria deve indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (articolo 162, comma 4-ter CDS).
- Le bici a pedalata assistita possono circolare su strade pubbliche e piste ciclabili, ma non nelle aree pedonali e in alcune zone a traffico limitato (ZTL). Non possono circolare su strade a scorrimento veloce, superstrade e autostrade.
- Le e-bike devono essere dotate di fari e luci di posizione, che devono essere accese mezz’ora dopo il tramonto e mezz’ora prima dell’alba, nonché in condizioni di scarsa visibilità (pioggia, neve, nebbia). Devono inoltre essere dotate di freni efficienti e campanello.
- I ciclisti devono rispettare la segnaletica stradale.
Quando una bici elettrica diventa un ciclomotore
Se una bicicletta elettrica supera la potenza di 250W o la velocità di 25 km/h, viene equiparata a un ciclomotore e, per poter circolare, deve rispettare i requisiti dell’articolo 97 del Codice della Strada, ovvero:
- Obbligo di casco
- Assicurazione RC obbligatoria
- Targa e immatricolazione
- Patente AM o altro titolo di guida valido
- Chi utilizza una e-bike non conforme è soggetto alle stesse sanzioni previste per l’uso irregolare di un ciclomotore.
Sanzioni per e-bike non conformi
Ecco le principali sanzioni previste in caso di violazione della normativa:
| Infrazione | Sanzione pecuniaria | Altre conseguenze | |
| Mancanza del certificato di circolazione e immatricolazione(art. 97 comma 7 CDS) | Da €158,00 a €635,00. NO PMR | Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo (art. 213 CDS) | |
| Mancata copertura assicurativa (art.193 cc. 1e2 CDS) | €866,00 (ridotta a €606,20 se pagata entro 5 giorni) | Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo (art. 213 CDS) | |
| Mancanza di targa (art.98 c7 CDS) | €79,00 (ridotta a €55,30 se pagata entro 5 giorni) | Fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni (art.214 CDS) | |
| Mancanza del casco (art. 171 cc. 1;2;3 CDS) | €83,00 (ridotta a €58,10 se pagata entro 5 giorni) | Fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni (art. 214 CDS) | |
| Guida senza patente a (art. 116 c. 15 CDS) | €5.100,00 (ridotta a €3.570,00 se pagata entro 5 giorni) | Fermo amministrativo per 3 mesi (art. 214 CDS) | |
| Affidamento del veicolo a persona senza patente ( art.116 c.14 CDS) | €397,00 (ridotta a €277,90 se pagata entro 5 giorni) | Nessuna ulteriore sanzione amministrativa |
Responsabilità del venditore
Oltre alle sanzioni per il conducente, anche il rivenditore di bici elettriche non conformi rischia conseguenze legali. Infatti, se un venditore commercializza e-bike con caratteristiche diverse da quelle previste per i velocipedi, ma le vende come se fossero regolari, può incorrere nel reato di frode in commercio (art. 515 Codice Penale).
Controlli e verifiche
Le forze dell’ordine possono sottoporre le biciclette elettriche a controlli tecnici per verificarne la conformità. In caso di sospetto, il controllo deve essere effettuato presso un centro di revisione o un’officina tecnica per ciclomotori, con un operatore nominato consulente tecnico. Gli agenti devono redigere un verbale di accertamento dei fatti (art. 13 L. 689/81), e le spese di verifica sono a carico del trasgressore in caso di irregolarità.



