Le Bici Elettriche: Normativa, Limiti e Sanzioni

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Le biciclette elettriche, meglio conosciute come e-bike o bici a pedalata assistita, rientrano nella categoria dei velocipedi definiti dall’articolo 50 del D.Lgs. 285/92. Si tratta di veicoli a due o più ruote azionati dalla forza muscolare del conducente, che possono essere dotati di un motore di ausilio con una potenza nominale massima di 250W e che non superi i 25 km/h quando è attivato.

Affinché un’e-bike sia considerata un velocipede:

  • Il motore elettrico deve funzionare esclusivamente come ausilio alla pedalata e disattivarsi automaticamente quando il conducente smette di pedalare o quando si raggiungono i 25 km/h.
  • Non deve essere dotata di acceleratore (ovvero, il motore non può funzionare autonomamente senza pedalata).

Oltre a questi limiti, una bicicletta elettrica per essere classificata come velocipede deve rispettare anche i requisiti stabiliti dalla Direttiva europea 2002/24/CE, recepita in Italia con il Decreto MIT del 31/01/2004. Le sue dimensioni non possono superare:

  • 1,30 m in larghezza
  • 3,00 m in lunghezza
  • 2,20 m in altezza

E-bike e obblighi di circolazione

Essendo un velocipede, una bici a pedalata assistita non prevede:

  • Limiti di età per la guida
  • Obbligo di patente o patentino
  • Obbligo di casco
  • Obbligo di assicurazione

I conducenti, tuttavia, devono rispettare le regole previste dal Codice della Strada:

  • Fuori dalle strade urbane ciclabili, se le condizioni del traffico lo richiedono, i ciclisti devono procedere in fila unica. Nei centri abitati, non possono procedere affiancati in più di due. Fuori dai centri abitati, è obbligatorio procedere in fila unica, salvo che uno dei ciclisti sia un bambino sotto i 10 anni.
  • È obbligatorio mantenere il controllo del manubrio con almeno una mano e tenere braccia e mani libere.
  • È vietato trainare veicoli, condurre animali o farsi trainare da altri veicoli (salvo specifiche eccezioni).
  • Se possono costituire un intralcio o un pericolo per i pedoni, i ciclisti devono condurre la bici a mano.
  • È vietato trasportare altre persone, a meno che la bicicletta non sia progettata per farlo. Tuttavia, un conducente maggiorenne può trasportare un bambino fino a otto anni di età, se quest’ultimo è opportunamente assicurato con attrezzature omologate (articolo 68, comma 5 CDS).
  • Chi circola fuori dai centri abitati di notte o in galleria deve indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (articolo 162, comma 4-ter CDS).
  • Le bici a pedalata assistita possono circolare su strade pubbliche e piste ciclabili, ma non nelle aree pedonali e in alcune zone a traffico limitato (ZTL). Non possono circolare su strade a scorrimento veloce, superstrade e autostrade.
  • Le e-bike devono essere dotate di fari e luci di posizione, che devono essere accese mezz’ora dopo il tramonto e mezz’ora prima dell’alba, nonché in condizioni di scarsa visibilità (pioggia, neve, nebbia). Devono inoltre essere dotate di freni efficienti e campanello.
  • I ciclisti devono rispettare la segnaletica stradale.

Quando una bici elettrica diventa un ciclomotore

Se una bicicletta elettrica supera la potenza di 250W o la velocità di 25 km/h, viene equiparata a un ciclomotore e, per poter circolare, deve rispettare i requisiti dell’articolo 97 del Codice della Strada, ovvero:

  • Obbligo di casco
  • Assicurazione RC obbligatoria
  • Targa e immatricolazione
  • Patente AM o altro titolo di guida valido
  • Chi utilizza una e-bike non conforme è soggetto alle stesse sanzioni previste per l’uso irregolare di un ciclomotore.

Sanzioni per e-bike non conformi

Ecco le principali sanzioni previste in caso di violazione della normativa:

Infrazione Sanzione pecuniaria   Altre conseguenze
Mancanza del certificato di circolazione e immatricolazione(art. 97 comma 7 CDS) Da €158,00 a €635,00.   NO PMR   Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo (art. 213 CDS)
Mancata copertura assicurativa (art.193 cc. 1e2 CDS) €866,00 (ridotta a €606,20 se pagata entro 5 giorni)   Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo (art. 213 CDS)
Mancanza di targa (art.98 c7 CDS) €79,00 (ridotta a €55,30 se pagata entro 5 giorni)   Fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni (art.214 CDS)
Mancanza del casco (art. 171 cc. 1;2;3 CDS) €83,00 (ridotta a €58,10 se pagata entro 5 giorni)   Fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni (art. 214 CDS)
Guida senza patente a (art. 116 c. 15 CDS) €5.100,00 (ridotta a €3.570,00 se pagata entro 5 giorni)   Fermo amministrativo per 3 mesi (art. 214 CDS)
Affidamento del veicolo a persona senza patente ( art.116 c.14 CDS) €397,00 (ridotta a €277,90 se pagata entro 5 giorni)   Nessuna ulteriore sanzione amministrativa

Responsabilità del venditore

Oltre alle sanzioni per il conducente, anche il rivenditore di bici elettriche non conformi rischia conseguenze legali. Infatti, se un venditore commercializza e-bike con caratteristiche diverse da quelle previste per i velocipedi, ma le vende come se fossero regolari, può incorrere nel reato di frode in commercio (art. 515 Codice Penale).

Controlli e verifiche

Le forze dell’ordine possono sottoporre le biciclette elettriche a controlli tecnici per verificarne la conformità. In caso di sospetto, il controllo deve essere effettuato presso un centro di revisione o un’officina tecnica per ciclomotori, con un operatore nominato consulente tecnico. Gli agenti devono redigere un verbale di accertamento dei fatti (art. 13 L. 689/81), e le spese di verifica sono a carico del trasgressore in caso di irregolarità.

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