nota è puramente informativa e merita approfondimento da parte D i r E T S
Si ritiene utile, per chi ancora non ne ha avuto contezza, portare a conoscenza di
alcune novità che il Correttivo 2025 al codice degli appalti ha previsto in favore dei
dirigenti operanti nelle funzioni locali.
Come ben noto, anche perché oggetto di varie discussioni, la platea dirigenziale in precedenza era esclusa dalla possibilità di beneficiare degli incentivi tecnici; ora, con
la sostituzione del comma 4 dell’art. 45 viene eliminata tale esclusione.
Gli incentivi tecnici, operano in deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione, ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D. Lgs. 165/2001 e sono prevedibili per una quota del 2% sull’importo posto a base di gara all’interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture.
L’incentivo è corrisposto dal dirigente o dal responsabile di servizio in accordo col RUP a coloro che hanno svolto le attività tecnico amministrative nella procedura, nella misura dell’80% del 2% previsto nel quadro economico; il rimanente 20% è destinato all’acquisto di beni, strumenti e servizi oppure per tirocini formativi.
Gli incentivi possono essere percepiti dal singolo dipendente fino ad un tetto massimo del 100% del trattamento complessivo annuo lordo.
Il criterio di riparto del 2% viene determinato attraverso un accordo in sede di contrattazione decentrata, con una successiva formalizzazione in un regolamento.
L’allegato I.10 contiene l’elenco delle attività incentivabili, tra le quali:
– RUP;
– Programmazione di spesa ed investimenti;
– Collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e
addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);
– Verifica del progetto ai fini della validazione;
– Predisposizione documenti di gara;
– Ecc. Omissis…..
L’elenco innanzi scritto non è completo, ma dimostra agevolmente, la non esclusività
delle figure tecniche (in senso stretto) dalle attività incentivabili, ed anche l’allargamento a figure “diversamente tecniche” (direttori di ragioneria e comandanti di polizia locale ad esempio) per adempimenti e collaborazioni di livello tecnico amministrativo afferenti al progetto ed esulanti le normali attività di istituto.
In questa direzione la deliberazione n. 196/2023/PAR Corte dei Conti Toscana.
L’art. 32 definisce i servizi e le forniture di particolare importanza per qualità o importo delle prestazioni in virtù delle quali è nominabile il direttore dell’esecuzione
(diverso dal RUP).



