Non si può usare il project financing, per installare misuratori di velocità: tale scelta si traduce in una elusione delle procedure di gara.
È da escludere la possibilità di ricondurre al project financing l’affidamento del servizio di “installazione, noleggio e manutenzione di dispositivi per la rilevazione delle infrazioni al codice della strada”, in quanto in questo caso il contraente privato è di fatto remunerato esclusivamente dall’ente pubblico, secondo quindi lo schema negoziale tipico dell’appalto e non della concessione e l’utilizzo dello schema della finanza di progetto in luogo di quello legittimo dell’appalto, finirebbe per cagionare una facile elusione delle norme sull’obbligo di gara e sulla tutela della concorrenza, considerato che il ricorso al diritto di prelazione previsto dal codice dei contratti pubblici pone il promotore in una posizione di evidente vantaggio rispetto agli altri operatori, consentendogli la gestione del servizio per il lungo periodo indicato nella proposta originaria (T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 22/11/2024, n. 3886).



