LA SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE ARTICOLO 218-TER CDS.

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La legge n. 177 del 25 novembre 2024, ha introdotto nel sistema sanzionatorio del d. Lgs 285/92, l’articolo 218-ter che prevede la sanzione accessoria della sospensione breve in base al punteggio, per alcune infrazioni al codice della strada.

Dal 14 dicembre 2024, giorno dell’entrata in vigore della legge 177/24, infatti i conducenti di veicoli per la quale è prevista una patente di guida possono vedersi sospendere per un periodo la propria patente per alcune violazioni al CDS.

Quando si applica?

La sospensione breve si applica quando il conducente commette una delle seguenti infrazioni e al momento del controllo risulta avere meno di 20 punti sulla patente:

  1. a) articolo 6, comma 4, lettera b), per le violazioni concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;
  2. b) articolo 143, comma 11;circolazione contromano
  3. c) articolo 145, comma 10; mancata precedenza
  4. d) articolo 146, comma 3;mancato rispetto del semaforo o dell’agente
  5. e) articolo 147, comma 5;impegno dei passaggi a livello con segnalatore acustico acceso
  6. f) articolo 148, comma 9-bis e comma 15, per la violazione dei commi 2, 3 e 8;sorpassosenza essersi accertato dello spazio e che nessuno abbia iniziato tale manovra; sorpasso svolto creando pericolo ed intralcio e non sulla sinistra del veicolo che lo precede; sorpasso ai mezzi pubblici mettendo a repentaglio la sicurezza dei passeggeri;
  7. g) articolo 149, comma 5;omessa distanza di sicurezza tra veicoli con collisione e revisione speciale dei veicoli
  8. h) articolo 154, comma 7 e comma 8, per la violazione dei commi 1 e 3;omessa cautela nelle manovre di retromarcia per immissione nel flusso della circolazione, cambio direzione o di corsia;
  9. i) articolo 171, comma 2; omesso uso del casco protettivo sui veicoli a 2 ruote
  10. l) articolo 172, commi 10 e 11; omesso uso della cintura di sicurezza o sistemi di ritenuta per i bambini
  11. m) articolo 173, comma 3-bis ; utilizzo dei cellulari, smartphone ecc durante la guida
  12. n) articolo 174, commi 6, 7, terzo periodo, e 11, ultimo periodo;superamento del limite massimo di guida oltre il 10% per i guidatori professionali;
  13. o) articolo 176, commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8;retromarcia in autostrada o strade extraurbane principali, immissione in autostrada senza dare la precedenza, sosta o fermata in autostrada fuori dai casi di emergenza; sosta di emergenza oltre le 3 ore; omessa segnalazione di veicolo fermo sulla carreggiata autostradale;
  14. p) articolo 186-bis, comma 2;neo patentati o guidatori professionali che abbiano tasso alcolemico superiore a 0 e inferiore a 0,5
  15. q) articolo 191, comma 4.Omessa precedenza del pedone.

Come si applica?

Gli agenti di polizia stradale, come definiti dall’articolo 12 CDS, nel momento in cui accertano una violazione agli articoli sopracitati, devono controllare  ilsaldo punti della patente del trasgressore, attraverso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (ANAG). All’esito del controllo possono palesarsi 3 diverse ipotesi:

  • Saldo punti maggiore di 20 punti, si applica solo la sanzione prevista dalla violazione commessa
  • Saldo punti compreso tra 10 e 20, si applica oltre la sanzione prevista dalla violazione commessa anche la sospensione breve di 7 giorni
  • Saldo punti inferiore a 10, si applica la sanzione per la violazione commessa più la sospensione breve di 15 giorni

Il caso di sinistro stradale a seguito di una delle suddette violazioni la sospensione breve viene raddoppiata, anche se l’incidente vede coinvolto un solo veicolo.

I conducenti con patente estera?

La disposizione della sospensione breve viene applicata  anche ai conducenti titolari di patente estera che commettono una delle violazioni per cui è prevista. In questo caso l’agente accertatore della violazione deve controllare sulla banca dati nazionale per le patenti estere, istituita con DL 151/03 convertito in L 214/03. Sulla base del controllo della banca dati se il conducente ha un punteggio compreso tra 1 e 10 si applica una sospensione di 7 giorni, invece se ha un punteggio superiore a 10 si applica la sospensione di 15 giorni. I termini della sospensione, anche in questo caso, sono raddoppiati in caso di sinistro stradale che vede coinvolto anche un solo veicolo.

Cosa succede dopo il ritiro?

La sospensione breve viene applicata direttamente dall’organo accertatore, in deroga a quanto disposto dall’artico 218, che trattiene la patente presso i propri uffici e la riconsegna al titolare o a un suo delegato al termine del periodo. L’ufficio accertatore, inoltre, è tenuto ad inserire tempestivamente il provvedimento nall’ANAG.O nella banca dati dei conducenti esteri. Al trasgressore, che è stata sospesa la patente di guida, a seguito di autocertificazione può essere concessa la possibilità dal responsabile dell’ufficio o dal comandante, da cui dipendono gli agenti accertatori, come chiarito anche dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 300/STRAD/1 del 20/12/202, la possibilità di guidare per comprovate esigenze di salute o di lavoro, secondo quanto disposto anche dall’articolo 218 CDS. In ogni caso il trasgressore avverso al provvedimento di sospensione breve applicato dall’organo accertatore può opporsi ex art 205 CDS.

Se per una violazione è disposta sia la sospensione prefettizia che quella breve come si agisce?

Nel caso in cui per una violazione per cui è prevista sia la sospensione breve che la sospensione ex art 218, come chiarito anche dalla circolare MI 300/STRAD/1 del 20/12/2024, si applica prima la sospensione breve e successivamente quella disposta dal prefetto. Nella stessa circolare si legge che il comando che ha applicato la sospensione breve, nel caso in cui vada applicata anche la sospensione ex art 218, entro 5 giorni dalla scadenza della sospensione breve deve trasmettere la patente alla prefettura al fine che venga disposta anche la sospensione prefettizia.

Da quando parte la sospensione breve?

La sospensione breve decorre dal momento della contestazione o notifica al trasgressore, pertanto nel caso in cui non è avvenuta la contestazione immediata della violazione la sospensione breve ex articolo 218 ter parte dal momento in cui la si notifica o contesta  al trasgressore.

Cosa succede se il trasgressore continua a guidare nel periodo di sospensione?

Il conducente che continua a guidare durante il periodo di sospensione o fuori dagli orari e giorni consentiti da apposito provvedimento dell’organo accertatore è soggetto alla sanzione prevista dall’artico 218 comma 6, ovvero ad una sanzione amministrativa da € 2046 a € 8186 più le sanzioni accessorie di revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, in caso di reiterazione durante il fermo si applica la confisca.

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