«Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206».
È quanto stabilisce l’articolo 674 del codice penale.
Secondo la Corte di Cassazione, Sezione III, 25 febbraio 2022, n. 6756,«la diffusione di polveri sottili nell’atmosfera, a seguito della combustione di prodotti lignei all’interno di un impianto di riscaldamento ubicato in un appartamento, deve intendersi regolata dalla prima ipotesi dì condotta prevista dall’articolo 674 cod. pen., cioè quella del “versamento di cose”, e non dalla seconda, cioè la “emissione di fumo”, sicché per essa non è necessario, onde integrare il reato, il superamento di limiti imposti dalla legge, dovendo, invece, intendersi questo realizzato ogni qualvolta sia consapevolmente realizzato il versamento in luogo pubblico o privato di comune o altrui uso cose atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone».
Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Udine alla pena di euro 400,00 di ammenda, oltre al risarcimento nei confronti della costituita parte civile, per il reato di cui all’articolo 674 cod. pen., poiché aveva mediante la combustione di materiali avvenuta all’interno del camino della propria abitazione, provocato l’emissione in atmosfera di fumi e gas maleodoranti tali da rendere difficoltosa la respirazione per le persone residenti nelle adiacenze della sua abitazione.
La contestazione mossa al ricorrente non concerneva tanto la immissione di fumi in atmosfera, secondo la previsione contenuta nella seconda parte della disposizione in ipotesi violata, quanto la realizzazione della prima ipotesi descritta da tale disposizione, riferita quest’ultima alla immissione in atmosfera del pulviscolo residuante dalla deposizione del particolato che è immesso in atmosfera a seguito della combustione di prodotti lignei all’interno dell’impianto di riscaldamento ubicato nell’appartamento.
La doglianza della parte civile, da cui ha tratto origine anche il giudizio penale, atteneva al fatto che “particelle nere”, costituenti un “sottile (…) pulviscolo” prodotto del degrado del materiale combusto nell’abitazione, si depositassero sia all’esterno che all’interno dell’abitazione di quella ubicata nelle immediate adiacenze di quella del prevenuto.
D’altro canto, il ricorrente aveva lamentato la dubbia attribuibilità sul piano causale del fenomeno lamentato dalla costituita parte civile alla propria condotta, sostenendo, che, essendo la zona ove i fatti si sono verificati una zona densamente urbanizzata, non vi sarebbero elementi per ritenere che la fonte delle immissioni lamentate dalla parte civile fosseil proprio impianto di riscaldamento e non uno o più di uno degli altri analoghi impianti in uso nelle altre abitazioni presenti nella zona.
Trattasi chiaramente di una censura in fatto, in relazione alla quale la motivazione della sentenza impugnata è stata individuata in funzione di diversi elementi acquisiti in sede istruttoria, sia testimoniali (le dichiarazioni rese nel corso dell’esame dibattimentale) che documentali (le immagini fotografiche e le relazioni scritte di cui si dice in più punti della sentenza impugnata), tutti orientati nel senso di segnalare la peculiare caratteristica delle immissioni di fumo promananti dalla abitazione del ricorrente, del resto immediatamente prossima a quella della parte civile, di colore nero, tendenti alla stabilità e non alla immediata volatilità, tali da giustificare appieno il ragionevole esercizio del libero convincimento del giudice del merito, il quale ha attribuito al precipitato di tali fumi la genesi del particolato della cui presenza la parte civile si duole.
Sotto il descritto profilo la censura è stata, pertanto, ritenuta inammissibile in quanto rivolta a lamentare la congruità di un accertamento di fatto plausibilmente operato dal giudice di primo grado.



