Già con il precedente contratto collettivo nazionale, ed oggi con quello recentemente sottoscritto, viene dedicato un apposito corpo di norme destinate al trattamento accessorio del personale dell’area di vigilanza.(nota 1)
È cosa nota che i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie del Codice della Strada rappresentano un ventaglio di possibilità in favore dei servizi delle attività e del personale associato ai servizi di polizia locale
Preliminarmente occorre fare due premesse di metodo
1- La gestione di questi proventi va fatta rigorosamente per cassa e quindi è necessario stimare e individuare qual è la percentuale di riscosso sull’accertato.
La parte non riscossa confluirà nel fondo crediti dubbia esigibilità in quanto successivamente alla iscrizione a ruolo ed all’attivazione del procedimento di esazione coattiva rappresenterà un entrata incerta dell’ente.
La “parte riscossa” va monitorata almeno una volta l’anno prima dell’assestamento generale per avere una visione esatta delle somme disponibili.
La parte delle sanzioni riscosse è quella che ci interessa ai fini della ripartizione delle quote vincolate
2- Dal totale dei proventi sanzionatori riscossi è necessario differenziare quelli derivanti dall’accertamento degli eccessi di velocità ex articolo 142 CDS.
Di questi proventi occorre fare un ulteriore e successivo riparto tenendo conto che delle quote riscosse una parte potrebbe essere destinata ed imputata al trasferimento in favore dell’ente proprietario della strada qualora gli eccessi di velocità sono accertati dalla polizia locale su strade che non sono di proprietà del comune.
Per cui avremo:
-Totale dei proventi sanzionatori accertati
MENO
-Totale dei proventi sanzionatori accertati e non riscossi
UGUALE
IL TOTALE DEI PROVENTI SANZIONATORI ACCETTATI E DISCORSI OGGETTO DELLA RIPARTIZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DESTINAZIONI VINCOLATE
Da questo ultimo valore dovremmo fare una distinzione tra
– la quota (A) dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni per accessi di velocità di competenza dell’ente
– la quota (B) rimanente dei proventi ed accertamento di violazioni differenti dagli eccessi di velocità
La quota (A) va interamente a finanziare in maniera obbligatoria i seguenti possibili interventi senza che tra gli stessi vi possa essere un discrimine sulle percentuali di ripartizione interna
A.1 interventi strutturali alle strade, alle infrastrutture stradali, alla segnaletica al mantenimento, messa in sicurezza, e alla manutenzione ordinaria e straordinaria
A.2 potenziamento delle attivita’ di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,
nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle
spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilita’ interno.
La Quota (B) invece suddivisa nel seguente modo tenendo conto che ALMENO il 50% deve essere destinata ai vincoli stabiliti dal comma 4 dell’articolo 208.
In particolare
B.1 una quota NON INFERIORE ad 1/4 si rappresenta un po’ la duplicazione della aliquota A.1 della quota A
B.2 una quota NON INFERIORE ad 1/4 destinata alla possibilità di acquistare mezzi e strumenti per il potenziamento del servizio di polizia locale
Nuovi veicoli, computer, software, hardware ,particolari strumenti di rilevazione elettronica e tutto ciò che può rappresentare un potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio
Volendo anche presidi di controllo del territorio attraverso telecamere per la lettura delle targhe
B.3 la parte rimanente potrà essere utilizzata per diversi interventi che vanno dal finanziamento dei corsi per l’insegnamento dell’educazione stradale, al finanziamento di studi e attuazione del Piano Urbano del Traffico, fino a risorse che possano finanziare il fondo per la previdenza e l’assistenza integrativa per il personale che svolge funzioni di Polizia stradale oltre a risorse per l’attuazione di progetti di miglioramento dei servizi
È pur vero che quest’ultima voce deve tenere conto comunque della spesa complessiva e dei limiti della stessa per la composizione del salario accessorio per la generalità dei dipendenti comunali.
Rappresentano una deroga al limite delle risorse da destinare ai compensi accessori per il personale all’interno del fondo delle risorse decentrate quelle somme individuate per effettuare versamenti per la previdenza e assistenza integrativa in quanto le stesse non sono riconosciute come somme aventi caratteristiche di corrispettivo o compenso ma rimangono caratterizzate dalla natura previdenziale e assistenziale.
Esistono ancora delle eccezioni a questo limite che sono così stabiliti
Un parere della Corte dei Conti consente di implementare il fondo in un’unica soluzione qualora si sono verificate entrate non previste non storicizzate ed eccezionali , che hanno un effetto neutro del fondo nel senso che entrano nello stesso finanziano una attività lavorativa e riescono attraverso il pagamento dei compensi ai lavoratori
Altra possibilità è rappresentata dalla precisione dell’articolo 97 che stabilisce specifiche indennità o compensi aggiuntivi per previsioni di leggi speciali che vanno a finanziare compensi per particolari prestazioni lavorative.
Non esiste giurisprudenza erariale né dottrina in merito, che si sia espressa sulla possibilità o meno dell’utilizzo di questi proventi in favore di prestazione per gli appartenenti al servizio di polizia locale collegata a forme di lavoro innovative.
Si discute sulla possibilità di finanziare l’indennità di servizio esterno con una parte dei proventi sanzionatori estrapolata dalla quota B.3.
A parere di chi scrive le difficoltà rispetto ad una interpretazione estensiva dell’articolo del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro recentemente sottoscritto, possono essere superata, eventualmenre prevedendo una sola volta, l’utilizzo di queste somme per servizi esterni particolari non già previsti o non precedentemente organizzati rivolti al raggiungimento di specifiche e finalità.
Non ultimo va considerato un recente parere ARAN CFL191 [Funzioni locali] Altri compensi ed indennità
SUL SEGUENTE QUESITO:”L’art. 98 del CCNL 16.11.2022 ha ridisciplinato l’utilizzo dei proventi del codice della strada, citando alla lettera c) l’erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Con tali proventi è possibile finanziare l’Indennità di servizio esterno del personale della polizia locale?”
L’ARAN apre una breccia sulla questione rispondendo:”Atteso che il “servizio esterno” è per definizione teso al potenziamento della sicurezza urbana e stradale, si ritiene, in continuità con i precedenti orientamenti, che i proventi derivanti dal codice della strada possano essere impiegati per finanziare nell’ambito delle risorse decentrate (art. 67, comma 3 lett. c) CCNL 21.05.2018 espressamente richiamato all’art. 79, comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022) l’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del nuovo CCNL.”
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NOTA 1
L’articolo 98 del nuovo CCNL stabilisce l’obbligatorietà di utilizzare i fondi derivanti dalle sanzioni amministrative da codice della strada per finanziare le seguenti finalità
– contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;
– finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 82;
– erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.


