Non c’è unicità di azione e non spetta il cumulo giuridico a chi -viaggiando in autostrada- viene sanzionato più volte, nella stessa giornata dal TUTOR.
Il Tribunale di Lodi, con sentenza del 09/12/2022 in sede di appello, ha respinto un ricorso in ordine alla mancata applicazione del cumulo giuridico, in tema di superamento del limite di velocità in autostrada. La fattispecie atteneva alla rilevazione, in successione e in tempi ravvicinati, di n. tre infrazioni per superamento dei limiti di velocità ex art. 142 co. 8 C.d.S., tutte attribuite al veicolo targato (…) – bene oggetto di leasing in forza di contratto n. (…) stipulato dalla società appellante locataria – mentre lo stesso percorreva in data 23.05.2021, in direzione Nord, l’Autostrada A1. Tali violazioni risultavano accertate sulla base dei fotogrammi prodotti dal sistema SICVE (cd. Safety Tutor), nei tratti di competenza dello stesso, in corrispondenza dei Comuni di Fontanellato (verbale n. (…) – provincia di Parma), Ospedaletto Lodigiano (verbale n. (…) – provincia di Lodi) e San Zenone al Lambro (n. (…) – provincia di Milano). In considerazione della diversità dei luoghi in cui sono state rilevate le infrazioni, parte appellante ha presentato opposizione avverso il primo verbale di accertamento davanti al Giudice di Pace di Parma, mentre i restanti verbali sono stati opposti avanti al Giudice di Pace di Lodi, territorialmente competente.
Secondo la prospettiva di parte ricorrente si verterebbe nel caso in cui con un’unica azione vengono commesse più violazioni della medesima disposizione legislativa. Secondo il giudice di appello gli atti gravati debbono considerarsi autonomi e distinti. In primo luogo, deve considerarsi che il sistema Sicve (sistema informativo controllo della velocità), c.d. “Safety Tutor”, si distingue nettamente dai classici sistemi automatici di controllo della velocità, c.d. “Autovelox”, poiché il primo non rileva la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada, che può essere ricompreso tra due Comuni diversi. Pertanto, la distinzione dei tratti autostradali sottoposti al controllo elettronico della velocità mediante il sistema di misurazione in esame non può che corrispondere alla rilevazione di altrettanti distinti accertamenti. Ne discende che la fattispecie in esame non configura l’ipotesi di concorso formale, ma semmai quella di concorso materiale, con conseguente inapplicabilità della normativa invocata in materia di cumulo giuridico e reiterazione. Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, fatto proprio dal Tribunale in questa sede, “L’istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate. Nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un’unica azione o omissione, non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale (violazione commesse con più azioni o omissioni). Al riguardo, inoltre, in caso pluralità di violazioni della stessa norma del codice della strada , è esclusa la possibilità di invocare l’ articolo 81 del Cp in tema di continuazione tra reati, sia perché l’ articolo 8 della L. n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi” (Cassazione civile , sez. VI , 09/03/2022 , n. 7704).



