Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Fischio di inizio e partita in corso.

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Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Fischio di inizio e partita in corso.

Passa alla fase operativa l’attuazione della PDND. Pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici, incluse le società quotate e società a controllo pubblico non potranno sottrarsi alla disciplina dell’art. 50 ter del CAD.

Gli obblighi e la tempistica sono scanditi dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento trasformazione digitale) del 22/9/2022 (pubblicato nella G.U. del 22/11/2022 n. 273) che definisce “obblighi e termini” di accreditamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Con il decreto sono individuati, ai sensi dell’art. 50-ter, comma 2-bis del CAD, i termini entro i quali le P.A. (etc) sono tenute ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND. Tutto ciò deve avvenire tra il 30 settembre 2023 ed il 31 marzo 2024. Chiarito che fin da subito si può procedere a quanto sopra, suona in maniera sinistra il richiamo alle sanzioni.

Prova di tanto è qui ostesa: La violazione degli obblighi in parola punita ai sensi degli articoli 18-bis e 50-ter del CAD.

Guardiamo prima cosa ci dice l’articolo 18 bis del CAD: l’AgID -anche attraverso penetranti poteri ispettivi (la cui elusione o violazione resta comunque sanzionata)- rilevata la commissione di violazioni al CAD procede assegnando al trasgressore un congruo termine perentorio,  proporzionato rispetto al tipo e alla gravita’ della violazione, per conformare  la condotta agli obblighi previsti dalla normativa  vigente,  segnalando le violazioni all’ufficio competente per i procedimenti  disciplinari di  ciascuna  amministrazione,  nonche’   ai   competenti   organismi indipendenti di valutazione.  Le  violazioni  accertate  dall’AgID  rilevano  ai  fini  della misurazione e della valutazione  della  performance  individuale  dei dirigenti responsabili e comportano  responsabilita’  dirigenziale  e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In disparte le altre sanzioni, non ottemperare all’obbligo di conformare la condotta nel termine assegnato, implica l’irrogazione di una sanzione amministrativa  pecuniaria  nel  minimo  di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000, secondo i criteri della legge 24 novembre 1981,  n.  689.  L’AgID, con proprio  regolamento,  disciplina  le  procedure  di contestazione,  accertamento,  segnalazione   e   irrogazione   delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.

Ricordiamo poi il testo dell’art. 50 ter del CAD.

Come è noto, la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   ha promosso   la progettazione, lo sviluppo e  la  realizzazione  di  una  Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo  del  patrimonio  informativo  detenuto,   per   finalita’ istituzionali, dai soggetti di cui all’articolo 2, comma  2,  nonche’ la condivisione  dei  dati  tra  i  soggetti  che  hanno  diritto  ad accedervi. La PDND è  costituita   da un’infrastruttura tecnologica che rende possibile l’interoperabilita’ dei  sistemi  informativi  e  delle  basi  di  dati  delle  pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l’utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di  interfacce  di  programmazione  delle  applicazioni   (API).

Il Decreto qui in commento è espressione del comma 2 bis dell’art. 50 ter, secondo cui: “Il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  o  il  Ministro delegato per l’innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto  funzionamento  della piattaforma, fissa il termine  entro  il  quale  i  soggetti  di  cui all’articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla  stessa,  a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati.

Nella Piattaforma Nazionale Digitale  Dati  non  confluiscono  i dati attinenti a ordine e  sicurezza  pubblici,  difesa  e  sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.

L’inadempimento   dell’obbligo   di   rendere   disponibili   e accessibili  le  proprie  basi  dati  ovvero  i  dati   aggregati   e anonimizzati costituisce  mancato  raggiungimento  di  uno  specifico risultato  e  di  un  rilevante  obiettivo  da  parte  dei  dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione,  non inferiore al 30 per cento, della  retribuzione  di  risultato  e  del trattamento accessorio collegato  alla  performance  individuale  dei dirigenti  competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire  premi   o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.

L’accesso ai dati attraverso la Piattaforma  Digitale  Nazionale Dati  non  modifica  la  disciplina  relativa  alla  titolarita’  del trattamento, ferme restando le specifiche  responsabilita’  ai  sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore  della Piattaforma nonche’ le responsabilita’ dei soggetti  accreditati  che trattano i dati in qualita’ di titolari autonomi del trattamento.

 

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