L’errore sulla liceità della condotta o “buona fede” (art.3 legge 689 1981) può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della liceità suddetta, oltre alla condizione che da parte dell’autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l’errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza (ex multis Cass. 21/17822).
Come si legge dalla sentenza del Tribunale Taranto Sez. I, del 04-01-2022:”Il ricorrente non deduce né dimostra la ricorrenza di tali presupposti; il fatto che non fosse proprietario del mezzo non lo esimeva certo dal verificare se lo stesso potesse regolarmente circolare su strada, elemento che dovrebbe comunque essere a conoscenza di chi, lavoratore subordinato o collaboratore, è preposto a svolgere l’attività istituzionale dell’impresa di officina; quanto alla presunta irregolarità del contrassegno assicurativo circa gli estremi della targa di prova M., che sarebbe stata riscontrata dagli agenti di polizia, trattasi di elemento nuovo (introdotto dall’appellante in questa sede), comunque infondato e ultroneo rispetto ai fatti ed all’attività di accertamento dell’organo di polizia “consacrati” nel verbale di contestazione dell’illecito, che ha forza fidefaciente. Per altro verso, è da escludere l’esimente dell’adempimento di un dovere (art.4 legge citata), che richiama il modello penalistico di cui all’art. 51 c.p. e che, pertanto, è invocabile solo nel caso in cui gli interessi fatti valere dall’autore della violazione siano di rango superiore rispetto a quelli protetti dalla norma violata, situazione non certo ricorrente nel caso di specie, in cui l’ordine/obbligazione eseguita dal M. è confinata in un rapporto di natura privatistica”.


