Il T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 31/08/2021, n. 775 conferma che, in tema di circolazione stradale e sanzioni per violazioni al codice della strada, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca della patente di guida disposta quale sanzione amministrativa accessoria. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, avverso la revoca della patente di guida è possibile ricorrere dinanzi al Giudice Ordinario, con conseguente palese inammissibilità del presente ricorso presentato dinanzi al giudice amministrativo non avente giurisdizione riguardo a tali controversie. Nella specie, la previsione di cui all’art. 218 Codice della Strada configura la revoca della patente quale sanzione accessoria rispetto alla sanzione pecuniaria irrogata in via principale, con conseguente carattere sanzionatorio e vincolato della determinazione prefettizia. Il collegio, pertanto ha ritenuto di condividere i numerosi precedenti giurisprudenziali, secondo i quali rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca della patente di guida disposta quale sanzione amministrativa accessoria (v. T.A.R. Calabria -RC- 11/6/2021 n. 517; TAR. Campania -NA- sez. V, 11 settembre 2019, n. 4485; 20 novembre 2019, n. 5441; 7 dicembre 2017, n. 5781; TAR Puglia -LE- sez. III, 20 luglio 2018, n. 1198).
Di competenza del giudice ordinario il ricorso contro la revoca della patente di natura sanzionatoria.
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