Insegna di esercizio e finalità pubblicitaria. Divieto di installazione.

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L’insegna di esercizio, come noto, disciplinata anche dall’art. 47 del regolamento di esecuzione del codice della strada definisce “insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa”.

Pertanto, la nozione di insegna di esercizio, comportando un’eccezione al divieto di installazione di impianti pubblicitari lungo e in vista delle autostrade, va intesa in senso restrittivo, riferendola a quei soli casi in cui essa segnali meramente il luogo ove si esercita l’attività di impresa, con esclusione di qualsivoglia funzione di carattere pubblicitario, anche quale potenziale fonte di distrazione e di pericoli per la circolazione.

Tar Basilicata, sez. I, 06/10/2021, n. 630 offre ulteriori spunti di riflessione e di interpretazione del citato divieto, disciplinato dall’art. 23 del Cds.

Secondo una  giurisprudenza consolidata, la disposizione (che specifica il generale divieto previsto dal comma 1 del medesimo art 23 di collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade) è espressione della volontà del legislatore di prevenire la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così come sugli spazi a questi adiacenti, di fonti di captazione o disturbo dell’attenzione dei conducenti e di consequenziale sviamento della stessa dall’unica ed essenziale funzione al momento consentita, che è quella della guida del veicolo.

A ciò si aggiunga che tale disciplina è diretta a tutelare un valore di primaria importanza, quale l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione veicolare anche per la tutela della pubblica incolumità e comporta scelte di merito riservate all’amministrazione competente in funzione della tutela di tale interesse generale (Cass. civ., sez. II, 26 luglio 2017, n. 18565), con la conseguenza che l’impatto visivo e le potenzialità di disturbo delle insegne, in considerazione delle loro caratteristiche (dimensioni, luminosità, intermittenza, rifrangenza, ecc.) e della correlazione con il luogo e le eventuali installazioni contigue (centro abitato, periferia dello stesso, suburbio, insegne viciniori od assenza di esse, ecc.) devono essere previamente valutate dall’ente proprietario della strada o dal Comune, onde adempiere alla funzione loro demandata della tutela della sicurezza della circolazione (Cass. civ., sez. II, 7 novembre 2017, n. 26346); inoltre la valutazione in ordine alla pericolosità per la circolazione stradale è basata su un potere di natura tecnico-discrezionale, sindacabile solo per manifesta illogicità o per difetto di motivazione.

Viceversa, per insegna di esercizio va intesa l’insegna che risulti installata sulla sede dell’attività per individuare l’azienda nella sua dislocazione fisica, e che non contenga alcun elemento teso a pubblicizzare l’attività produttiva dell’impresa, limitandosi soltanto a segnalare la denominazione dell’impresa medesima, nel rispetto del dettato dell’art. 47 del d.P.R. n. 495 del 1992, quanto a dimensioni e luminosità. L’installazione delle insegne di esercizio può essere negata, pertanto, quando “a giudizio dell’ente gestore della strada l’insegna rivesta carattere prettamente pubblicitario e, comunque, arrechi disturbo visivo agli utenti dell’autostrada, distraendone l’attenzione con conseguente pericolo per la circolazione”.

Per tali motivi, se l’insegna di esercizio rilancia anche un chiaro messaggio di propaganda di altri marchi ancorché inframezzato dall’aggiunta della sigla di esercizio, può essere idonea a perseguire anche lo scopo di richiamare l’attenzione di chiunque si trovi a percorrere il tratto di strada sul logo e sui prodotti commercializzati, in tal modo costituendo potenziale fonte di distrazione e di pericoli per la circolazione.

In conclusione, le valutazioni espresse dall’Ente proprietario della strada circa la funzione pubblicitaria e la pericolosità dell’insegna laddove non siano affette da manifesti profili di illogicità e irragionevolezza, rientrano nella discrezionalità tecnica dell’ente proprietario. Ne deriva che in relazione a una pluralità di requisiti (dimensioni degli impianti, loro collocazione e possibile contenuto), i quali, singolarmente considerati, non escludono che l’impianto possa definirsi quale insegna di esercizio, nondimeno, tuttavia, è la combinazione sinergica di tutte le caratteristiche sopra evidenziate che induce, in modo ineccepibile, l’Ente proprietario a escludere tale qualificazione.

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